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AbstractLa prolungata e profonda crisi, se ha certo acuito debolezze e fragilità del tessuto imprenditoriale italiano, ne ha anche segnalato vitalità e potenzialità, specialmente in alcuni settori e filiere produttive strategiche, anche ad elevato contenuto innovativo e tecnologico. Il che spiega le crescenti strategie straniere di acquisizione, di frequente del tutto fisiologiche, talvolta invece espressione di interessi potenzialmente ostili o predatori. La disciplina del golden power è al riguardo espressione della necessità di coniugare il primario interesse statale ad attrarre investimenti esteri con quello a che gli stessi siano coerenti o compatibili con rilevanti interessi nazionali. L’evoluzione di tale disciplina, se ha modificato il ruolo dello Stato (da azionista a regolatore), non ha trasformato il sostanziale compito assegnato allo Stato, di protezione da minacce esterne delle imprese nazionali operanti in settori strategici, oltre che dell’indipendenza economica nazionale ed europea. Non si tratta dunque di uno strumento dirigistico o “politico” di alterazione del mercato e dei suoi fisiologici meccanismi di funzionamento. L’analisi di taluni aspetti della disciplina del golden power, in particolare quelli relativi alla natura dei poteri assegnati allo Stato e all’adeguatezza delle strutture amministrative preposte, è condotta tenendo conto delle rilevanti innovazioni intervenute nel 2022. Alcune di fonte legislativa (d.l. marzo 2022, n. 21 e DPCM 1 agosto 2022, n. 133), relative ad aspetti procedimentali (pre-notifica e nuovi poteri assegnati al Gruppo di coordinamento) e organizzativi (rafforzamento degli uffici del DICA, istituzione del Nucleo di valutazione e analisi strategica, potenziamento dell’enforcement con appositi compiti riconosciuti alla Guardia di finanza). Altre di fonte giurisprudenziale, importanti nel confermare opzioni già prevalse in merito a natura e portata delle valutazioni spettanti all’amministrazione e al giudice quando intervengono in materia di golden power (TAR Lazio, sez. I, 13 aprile 2022, nn. 4486 e 4488, intervenuto a definire un ricorso proposto con riferimento al caso Syngenta). Tra le riflessioni svolte, quelle relative: a) all’utilità che l’Amministrazione, anche valorizzando la copiosa prassi applicativa degli ultimi anni, concorra a chiarire la reale estensione del perimetro applicativo della disciplina in tema di golden power (così venendo incontro alle esigenze di certezza avvertite dagli operatori economici); b) al concreto atteggiarsi del principio di proporzionalità nella graduazione delle misure applicabili in sede di esercizio dei golden powers e alla possibilità che alla più incisiva e severa decisione di apporre il veto si pervenga non solo in ragione della acclarata “inidoneità in astratto” di eventuali prescrizioni a raggiungere lo scopo, ma anche quando l’enforcement e il monitoraggio delle eventuali prescrizioni appaia di ardua, se non impossibile, gestione ad opera dell’amministrazione; c) all’opportunità di un coordinamento tra il momento della decisione di veto e quello della successiva e diversa strategia da mettere in campo a valle del veto. L’analisi è preceduta dalla indicazione di dati che, relativi tanto alle notifiche quanto alle delibere di esercizio dei poteri speciali, attestano come la disciplina del golden power stia vivendo una stagione di impetuosa espansione.

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