19/08/2022 – Dimissioni consigliere comunale tramite PEC

Territorio e autonomie locali 12 Agosto 2022

Categoria  05.02 Consigli Comunali e Provinciali

Sintesi/Massima 

In conformità al disposto di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega.

Testo 

Viene chiesto di conoscere l’avviso di questo Ministero in merito alla conformità al dettato di cui all’art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, prive di sottoscrizione autografa o digitale, trasmesse al protocollo generale del comune dal consigliere dimissionario, a mezzo di pec nominativa intestata al medesimo. Al riguardo, con nota prot. n. 22270  del 3.08.2022, si osserva quanto segue. Si evidenzia che il legislatore ha previsto dei requisiti formali particolarmente stringenti per la presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali, al fine di garantirne certezza e veridicità, in considerazione delle potenziali rilevanti conseguenze delle stesse. In particolare, ai sensi del suddetto art. 38, le dimissioni devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Dal tenore della norma appare chiaro come la rassegnazione delle dimissioni – atto irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace – si configuri come atto giuridico in senso stretto, i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell’agente, ma sono disposti dall’ordinamento. La stessa giurisprudenza amministrativa è più volte intervenuta sull’argomento, precisando che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’ente (cfr., da ultimo, Tar Campania – Napoli, Sez. I, 24 settembre 2021, n. 6004). Si rileva, poi, che ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, evidenziando che tale modalità di trasmissione non è idonea a soddisfare quanto richiesto dall’art. 38, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni”. Dalla specifica disciplina contenuta nel testo unico degli enti locali, che indica sia gli effetti che le modalità tassative per rassegnare le dimissioni, si evince, dunque, che le dimissioni dalla carica di consigliere comunale non possono essere presentate a mezzo raccomandata ovvero con posta elettronica certificata. Nel caso di specie, quindi, l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge rende prive di efficacia le dimissioni in esame e, conseguentemente, inidonee a produrre effetti, sia sotto il profilo dello scioglimento, sia sotto quello di una eventuale surrogazione dei consiglieri dimissionari. In tal senso, questo Ministero si è già espresso con il parere prot. n. 0008557 del 18.05.2018, nel quale si afferma che la presentazione delle dimissioni del consigliere comunale tramite PEC non equivale a presentazione personale, né ad inoltro mediante persona delegata, mancando in tal caso l’autenticazione della firma sia dell’atto di dimissioni sia dell’atto di delega.

 

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