19/08/2022 – Conflitto interessi, verifica scrupolosa anche per affidamenti diretti tramite albo dei fornitori

La verifica di eventuali conflitti di interesse va effettuata in maniera scrupolosa anche nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. Lo precisa l’Anac nella delibera n. 377 del 27 luglio 2022 in cui richiama un comune laziale per aver svolto due affidamenti diretti in contrasto con le norme sulla gestione del conflitto di interesse.

Anac raccomanda al Comune in questione una generale rivisitazione delle modalità di verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici iscritti all’albo dei fornitori e aggiudicatari di affidamenti diretti (a partire dalla modulistica utilizzata) e, più in generale, una più scrupolosa applicazione della disciplina relativa alla gestione di eventuali conflitti di interesse, nell’ambito degli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, con particolare riferimento agli affidamenti diretti. Il comune è invitato a comunicare all’Anac le eventuali determinazioni al riguardo assunte, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera.

I fatti

L’Autorità ha ricevuto una segnalazione da parte di alcuni consiglieri comunali, su un presunto conflitto di interesse tra una dipendente di una società in house comunale e un appaltatore, affidatario di alcuni contratti di appalto da parte dell’ente in house. In particolare nella segnalazione si evidenziava che la dipendente fosse anche amministratrice unica e legale rappresentate della società appaltatrice. In seguito agli approfondimenti istruttori condotti dall’Autorità è emerso la selezione è avvenuta mediante l’albo aziendale dei fornitori e che la verifica dei requisiti nel caso dei due affidamenti in questione non è stata effettuata in ragione dell’esiguità degli importi (1.250 e 3250 euro per servizi di trasloco).

I rilievi

L’Anac ha chiarito il mancato coinvolgimento della dipendente della stazione appaltante nell’ambito degli affidamenti in oggetto, non assumendo pertanto rilievo le relative eccezioni. Tuttavia, nell’ambito degli affidamenti diretti citati, l’Autorità ha rilevato criticità sulle modalità di gestione dell’albo dei fornitori e sulle le modalità di verifica del possesso dei requisiti degli aggiudicatari.

L’Autorità ricorda che il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico. Tali obblighi sono estesi anche agli affidamenti sotto soglia comunitaria e assumono una particolare importanza in riferimento agli affidamenti diretti caratterizzati dal fatto che la scelta dell’aggiudicatario è effettuata dal personale della stazione appaltante in modo appunto “diretto”, in assenza di confronto competitivo.  La disciplina relativa al conflitto di interessi inoltre, trova applicazione anche in riferimento agli affidamenti gestiti mediante albo fornitori, caratterizzati dalla preventiva iscrizione del concorrente nell’albo fornitori: anche in tali casi, infatti, l’iscrizione all’albo e il successivo affidamento postulano la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti generali di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016, tra cui l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse  tra l’operatore economico e il personale della stazione appaltante.

Conclusioni

Pertanto, in caso di affidamento diretto la stazione appaltante è tenuta ad una scrupolosa applicazione delle regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse proprio perché si tratta di procedure caratterizzate da un ridotto o assente confronto competitivo e nelle quali l’operatore economico è scelto discrezionalmente e direttamente dal personale della stazione appaltante. Le regole poste a presidio e prevenzione del conflitto di interesse devono essere rispettate anche nel caso in cui la stazione appaltante utilizzi un albo fornitori, per l’assegnazione di affidamenti diretti.

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto