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Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina applicabile ai compensi agli amministratori di società a totale partecipazione pubblica e alla corretta interpretazione dell’art. 11, commi 6 e 7 del d.lgs. 175/2016 (TUSP) e dell’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012.

In particolare, il sindaco ha chiesto se, ai fini della corresponsione dei compensi agli amministratori delle società pubbliche:

  • il limite dell’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per tali compensi, stabilito dall’art. 4, comma 4 del d.l. 95/2012, possa non trovare applicazione laddove non vi fosse una spesa sostenuta nel 2013;
  • laddove tale costo fosse stato presente nel 2013, ma fosse stato particolarmente esiguo, sia possibile derogare a tale limite.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 124/2022, depositata in data il 15 luglio, hanno chiarito che, nelle more dell’adozione del d.m., che avrebbe dovuto definire gli indici quali-quantitativi per la ripartizione in fasce delle società in controllo pubblico (ex art. 11, comma 6 d.lgs. 175/2016), il limite previsto dall’art. 4 comma 4 del d.l. 95/2012 (a cui il citato art. 11 fa rinvio), continua a trovare applicazione.

L’unica ipotesi derogatoria, al limite ex art. 4, comma 4 d.l. 95/2012, è ammissibile ove tale costo non sia stato sostenuto nel 2013. In tal caso, secondo la giurisprudenza contabile, “è ritenuto necessario considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indefettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla sopra citata deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie”, come ricordato anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, con del. 29/2022.

Tale quantificazione deve rispettare comunque l’importo massimo, che il quadro normativo attualmente prevede (€ 240.000).

Infine, i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ribadito che “la disposizione di cui all’art. 4, comma 4, ha introdotto un vincolo tassativo preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica (…), e non lascia spazi interpretativi tali da consentire il superamento dello stesso derivante da situazioni nuove e contingenti, come nel caso sottoposto all’esame, di aumentate competenze della società in house del Comune”, come chiarito anche dalla Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 88/2015sez. contr. Basilicata del. 10/2018.

 

Leggi la delibera

CC 124-2022 Sardegna

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