12/08/2022 – Anticipo Tfs-Tfr: proroga dell’Accordo quadro

Firmato del ministro Brunetta, arriva il decreto ministeriale che rinnova l’efficacia della misura relativa all’Anticipo Tfs-Tfr, tramite Accordo quadro.


Adottato, con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, il decreto ministeriale di proroga dell’Accordo quadro per l’anticipo del Tfs-Tfr (trattamento di fine servizio-trattamento di fine rapporto), già sottoscritto e formalizzato con Dm 19 agosto 2020 e con validità fino al 30 giugno 2022. Lo rende noto il Dipartimento della Funzione pubblica.

Anticipo Tfs-Tfr: proroga dell’Accordo quadro

Sul decreto sono stati acquisiti gli atti di assenso da parte di tutti gli attori istituzionali coinvolti: ministero dell’Economia, ministero del Lavoro, Abi e Inps.

Il provvedimento rinnova l’efficacia della misura, che agevola l’accesso al trattamento di fine servizio-rapporto da parte dei dipendenti pubblici.

Inoltre il rinnovo è valido ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Si ricorda che la misura dell’anticipo del tfs/tfr colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.

Infatti per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all’importo totale della prestazione.

A differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione.

La possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019.

L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici è dunque un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.

Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro. O, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.

Maggiori informazioni sull’anticipo del TFR/TFS sono disponibili in questo approfondimento.

Il testo completo del decreto

Potete consultare qui il documento completo.

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