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Conflitto di interessi negli affidamenti: gli obblighi della Stazione Appaltante.

Un dirigente comunale non può affidare incarichi a una ditta con cui collabora direttamente. L’Autorità ricorda i principi per la prevenzione dei conflitti di interessi.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente contestato, con l’Atto del Presidente del 13 luglio 2022, l’esistenza di un palese conflitto di interessi all’interno di un’Amministrazione comunale, dove na dirigente comunale, nonché segretario generale del Comune stesso, era responsabile di affidamenti diretti a una ditta presso cui collaborava e da cui riceveva compensi.

Come ha spiegato ANAC, la dirigente avrebbe dovuto segnalare il legame di collaborazione con la ditta, dichiarandolo preventivamente al Sindaco e mettendo così il Comune nelle condizioni di assumere le adeguate precauzioni. Invece, la dirigente non solo non ha comunicato i rapporti che intercorrevano con la ditta assegnataria di affidamenti da parte del Comune, peraltro gestiti da lei direttamente, ma non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione di insussistenza di conflitti di interessi.

Sul punto, l’Autorità ha spiegato che, come confermato anche dal Consiglio di Stato, il conflitto d’interesse non consiste solo nel comportamento dannoso per l’interesse generale, ma è una condizione giuridica che scaturisce anche nel caso di rischio: per questo motivo, un funzionario è tenuto sempre a dichiarare se si trova in una situazione di conflitto d’interessi rispetto ad una procedura di gara. La dichiarazione attiene infatti ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio l’imparzialità e l’indipendenza nell’operato.

La prevenzione dei conflitti di interessi va operata tenendo conto delle seguenti norme:

  • l’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), che richiede alle stazioni appaltanti di prevedere “misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici”.
  • lo stesso articolo, afferma che “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione.”
  • l’art. 7 del d.P.R. 62/2013 prevede, poi, che “Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.
  • le Linee Guida n. 15 di ANAC, adottate con delibera n. 494 del 5 giugno 2019, hanno fornito più puntuali indicazioni su come le stazioni appaltanti possono gestire i conflitti di interessi, garantendo le misure richieste dalla legge.

In generale, la disciplina costituisce diretta espressione del principio generale dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. ed è diretta a garantire che “le scelte adottate dall’organo devono essere compiute nel rispetto della regola dell’equidistanza da tutti coloro che vengano a contatto con il potere pubblico”.

Alla luce di queste disposizioni, ANAC ha avviato il procedimento di vigilanza, sottolineando che un particolare rigore nella applicazione delle regole sul conflitto di interessi sarebbe stato auspicabile anche in ragione della numerosità dei contratti sottoscritti con la medesima società, e delle modalità di affidamento, avvenuto in via diretta.

Inoltre Anac rileva che nel Nucleo di valutazione del Comune è stato nominato membro un dipendente e socio della stessa ditta, il cui compenso è stato versato direttamente alla ditta, costituendo un ulteriore legame di collegamento, che avrebbe dovuto richiamare il Comune a maggiore prudenza e vigilanza.

Nel frattempo, a seguito dell’avvio del procedimento, la dirigente si è dimessa dall’incarico.

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