20/01/2021 – Decreto del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 15 gennaio 2021, n. 30, sulla sospensione dell’ordinanza della R. Emilia Romagna n.3 dell’8 gennaio 2021, nella parte in cui ha disposto per le istituzioni scolastiche secondarie solo la dad

 

Tar Bologna, sez. I, dec., 15 gennaio 2021, n. 30 – Pres. Migliozzi

Sulla sospensione dell’ordinanza della r.Emilia Romagna n.3 dell’8/01/2021 nella parte in cui ha disposto che l’attività didattica per le istituzioni scolastiche secondarie deve essere svolta esclusivamente tramite ricorso alla DDI.

E’ sospesa l’efficacia dell’ordinanza del Presidente delle Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.3 dell’8/01/2021 nella parte in cui si dispone che ” su tutto il territorio regionale le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”, in quanto va immotivatamente ( e in definitiva ingiustificatamente) a comprimere in maniera eccessiva ( se non a conculcare integralmente ) il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti , condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente ( se non sufficientemente ) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici costituiti da videoterminali ( di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica interessata è dotata. L’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di pur così notevole gravità non può, infatti, spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo , quella sanitaria e quella del diritto all’istruzione ; d’altra parte, avuto riguardo al perseguimento delle finalità sottese all’adottate misure di divieto di didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado rappresentate in particolare dalla necessità di evitare assembramenti e sovraffollamenti , l’Amministrazione procedente può agire con misure che incidono , ” a monte” sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e “a valle” con misure organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a scuola ( ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili ) e ferma restando una più stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e sanificanti .

 

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