29/09/2018 – Gare: la commissione non può rettificare la formula aritmetica dettata dal bando

Gare: la commissione non può rettificare la formula aritmetica dettata dal bando

Pubblicato il 28 settembre 2018


La commissione giudicatrice non può (dopo la presentazione delle domande e l’apertura delle buste)modificare la formula aritmetica dettata dal bando, ancorché incompleta o inapplicabile, e procedere all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica.

Tale condotta pregiudica l’applicazione uniforme delle regole nei confronti di tutti i partecipanti, con conseguente illegittimità dell’intero procedimento di valutazione.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania, Napoli, con la sentenza n. 5582 del 24 settembre 2018.

Nel caso di specie la commissione aveva ravvisato l’esistenza di un errore materiale nella formula aritmetica indicata dal bando di gara, consistente nell’inversione di numeratore e denominatore ed aveva provveduto, quindi, a modificare la formula per l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica.

Come evidenziato dai giudici amministrativi, la commissione giudicatrice non può modificare la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, per come scolpita nella lex specialis

Pertanto, anche se l’errore materiale rende la formula applicabile, o se, al contrario, la stessa non può essere applicata senza condurre a risultati aberranti, la commissione giudicatrice non può modificarla.

In tal caso la stazione appaltante deve agire in autotutela ed emendare la clausola, riavviando la procedura.

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