Print Friendly, PDF & Email

Tributi locali senza pre-contraddittorio

di SERGIO TROVATO – Italia Oggi – Martedì, 30 Ottobre 2018

Per la prima volta la Cassazione si pronuncia sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali. Con l’ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l’amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e a attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.

È una notizia molto attesa dagli enti locali, poiché spesso viene opposto dai contribuenti in sede amministrativa e giudiziale il mancato rispetto da parte delle amministrazioni dell’ obbligo di convocare i contribuenti e di instaurare con gli stessi un contraddittorio prima di notificare gli avvisi di accertamento. Si tratta del primo pronunciamento della Cassazione sull’ Ici, che produce effetti per tutti gli altri tributi locali.

Per i giudici di legittimità, non c’ è un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo. Tantomeno per l’ Ici e per tutti gli altri tributi locali. L’ atto impositivo tributario presenta una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, quindi, non sono direttamente applicabili le norme sul procedimento amministrativo. In realtà, il problema si è posto perché la Cassazione in un primo momento aveva sostenuto che anche in materia tributaria fosse imposto il contraddittorio endoprocedimentale. Tesi poi superata con la pronuncia a Sezioni unite e altre (24823/2015, 2873/2018).

Con l’ ordinanza 26579 ribadisce che è limitato l’ ambito di applicabilità del contraddittorio ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’ azienda accertata, come previsto dall’ articolo 12 della legge 212/2000. Inoltre, chiarisce che per i tributi non armonizzati l’ amministrazione è tenuta a attivare il contraddittorio con l’ interessato se specificamente stabilito da una norma di legge.

Mentre in tema di tributi cosiddetti armonizzati, «avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’ Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’ amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’ invalidità dell’ atto». Sempre che il contribuente dimostri che nella fase amministrativa avrebbe potuto far valere le proprie ragioni.

 

Per la prima volta la Cassazione si pronuncia sul contraddittorio preventivo in materia di accertamento dei tributi locali. Con l’ ordinanza 26579 del 22 ottobre 2018 ha affermato che per Ici, Imu, Tasi e altri tributi locali, l’ amministrazione comunale non è obbligata a convocare il contribuente e a attivare il contraddittorio preventivo o endoprocedimentale prima di emanare gli avvisi di accertamento. Questo obbligo è imposto solo per i tributi cosiddetti armonizzati, nel rispetto delle norme europee, e per imposte e tasse per le quali la legge lo prevede espressamente.

È una notizia molto attesa dagli enti locali, poiché spesso viene opposto dai contribuenti in sede amministrativa e giudiziale il mancato rispetto da parte delle amministrazioni dell’ obbligo di convocare i contribuenti e di instaurare con gli stessi un contraddittorio prima di notificare gli avvisi di accertamento. Si tratta del primo pronunciamento della Cassazione sull’ Ici, che produce effetti per tutti gli altri tributi locali.

Per i giudici di legittimità, non c’ è un obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio preventivo. Tantomeno per l’ Ici e per tutti gli altri tributi locali. L’ atto impositivo tributario presenta una sua particolarità rispetto agli altri provvedimenti e, quindi, non sono direttamente applicabili le norme sul procedimento amministrativo. In realtà, il problema si è posto perché la Cassazione in un primo momento aveva sostenuto che anche in materia tributaria fosse imposto il contraddittorio endoprocedimentale. Tesi poi superata con la pronuncia a Sezioni unite e altre (24823/2015, 2873/2018).

Con l’ ordinanza 26579 ribadisce che è limitato l’ ambito di applicabilità del contraddittorio ai soli casi di accessi, ispezioni o verifiche presso i locali dell’ azienda accertata, come previsto dall’ articolo 12 della legge 212/2000. Inoltre, chiarisce che per i tributi non armonizzati l’ amministrazione è tenuta a attivare il contraddittorio con l’ interessato se specificamente stabilito da una norma di legge.

Mentre in tema di tributi cosiddetti armonizzati, «avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’ Unione, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’ amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’ invalidità dell’ atto». Sempre che il contribuente dimostri che nella fase amministrativa avrebbe potuto far valere le proprie ragioni.

Torna in alto