31/10/2018 – La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego non dipende da come il datore di lavoro lo abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali

La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego non dipende da come il datore di lavoro lo abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali

La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego non dipende da come il datore di lavoro lo abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali Nel giudizio in esame la V sezione del Consiglio di Stato ha negato la configurabilità di un rapporto di pubblico impiego fra un assistente speciale e un ente comunale in conseguenza dell’attività prestata dalla prima in forza di reiterate convenzioni susseguitesi in circa sei anni.

Nella prospettiva della parte appellante gli indici rivelatori di un rapporto di pubblico impiego avrebbero dovuto essere: la previsione contenuta nelle varie convenzioni intervenute concernente il rimborso delle spese sostenute per le missioni; la sussistenza di atti provenienti dall’autorità comunale idonei a comprovare lo stabile inserimento nella struttura comunale (ad esempio: nota con la quale l’assistente sociale era stata invitata a esprimere parere su alcune richieste di sussidio economico o con la il Segretario Capo le chiedeva la compilazione delle schede relative ai carichi di funzionali di lavori in qualità di responsabile del servizio sociale e culturale); l’esistenza di numerosi atti adottati direttamente dalla lavoratrice o sulla base del parere di regolarità tecnica dalla medesima reso; la vacanza del posto in pianta organica

Ma soprattutto, il principale indice sintomatico dell’esistenza di una relazione lavorativa stricto sensu era rappresentato dalla deliberazione consiliare (successivamente annullata dall’organo di controllo) con la quale il Comune aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con la lavoratrice.

La Sezione ha, tuttavia, ritenuto insussistenti nella fattispecie quelli che, in base ad una consolidata giurisprudenza, rappresentano i caratteri tipici della presenza di un rapporto di pubblico impiego, precisamente: a) un’attività svolta in modo continuativo per un apprezzabile lasso temporale; b) un compenso mensile e predeterminato; c) un servizio prestato in orario e giorni predeterminati; d) il riconoscimento implicito per le modalità di svolgimento del servizio che si tratti di lavoro subordinato: vincolo di subordinazione gerarchica, mansioni corrispondenti a quelle della qualifica rivendicata, evidenziate da ordini di servizio, inserimento stabile nell’organizzazione dell’ente; e) l’esclusività della prestazione lavorativa (fra le tante, Cons. Stato, V, 5 aprile 2017 n. 1601 e 30 maggio 2016, n. 2275).

Né alcun elemento a sostegno della tesi dell’appellante può trarsi dalla deliberazione consiliare con la quale il Comune aveva riconosciuto che l’attività svolta dall’assistente sociale avesse le caratteristiche di un rapporto di pubblico impiego, sia perché la configurabilità di un tale rapporto non dipende da come l’amministrazione l’abbia formalmente qualificato, ma dai suoi contenuti sostanziali, sia perché comunque l’atto è stato annullato dall’organo di controllo.

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