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Autonomie, del. n. 21 – Debiti fuori bilancio: la gestione dell’impegno delle spese

Pubblicato il 26 ottobre 2018


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 21/2018, pubblicata sul sito il 25 ottobre 2018, hanno fornito chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria dei debiti fuori bilancio ed in particolar modo in merito all’imputazione contabile della relativa spesa tenuto conto delle regole dettate dall’armonizzazione contabile (d.lgs. n. 118/2011).

Come evidenziato dai magistrati contabili, se il riconoscimento riguarda obbligazioni “scadute”, nel senso che il creditore può esigere immediatamente il pagamento in quanto la prestazione è già stata interamente eseguita, la spesa deve essere impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto, secondo quanto precisato dal punto 9.1 del principio contabile di cui all’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, nel caso in cui manchi un accordo con i creditori sulla dilazione di pagamento.

Il comma 2 dell’art. 194 del Tuel, infatti, prevede la possibilità di un pagamento rateizzato in un arco temporale massimo di tre anni, compreso quello in cui è effettuato il riconoscimento. Il piano di rateizzazione deve essere concordato con i creditori.

Nel caso in cui il creditore acconsenta alla stipula di un piano di rateizzazione, il debito deve essere registrato per intero e per intero essere iscritto nello stato patrimoniale, ma per la copertura si dovrà tenere conto della scadenza delle singole rate secondo quanto concordato nel piano.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Autonomie del. n. 21 – 18

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