25/10/2018 – Debito rateizzato solo con l’accordo preventivo con i fornitori

Debito rateizzato solo con l’accordo preventivo con i fornitori

di Vincenzo Giannotti

QUI la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 21/2018

“Gli enti locali in difficoltà finanziaria possono ripartire il debito nel triennio a due condizioni: l’ente deve correttamente inserire il debito fuori bilancio entro la scadenza prevista nel proprio regolamento di contabilità e, inoltre, l’accordo con i fornitori sulla ripartizione del debito deve essere preventivo e non successivo al riconoscimento. Lo dice la Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la delibera n. 21/2018, rispondendo all’Anci che aveva chiesto una chiara indicazione sulle modalità corrette di imputazione contabile stante una non chiara indicazione nei nuovi principi della contabilità armonizzata in presenza di importi rateizzati in più esercizi finanziari.

Un cambio di rotta rispetto a quanto affermato (si veda il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 aprile) dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale (sentenza n. 11/2018) quando hanno concluso sull’impossibilità da parte dell’ente locale di detrarre dall’ammontare del debito la somma oggetto di accordi di rateizzazione, perché questi accordi riguardano soli i tempi di pagamento e hanno effetto esclusivamente sulla cassa, rettificando per questo verso il debito fuori bilancio nel solo anno di effettiva competenza senza considerare la competenza degli importi rateizzati negli anni successivi, con tale rettifica il Comune era emersa una violazione dei saldi di finanza pubblica.”

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