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La Corte dei Conti della Toscana ha chiarito alcuni limiti alla liquidazione delle retribuzioni di posizione, di risultato e di anzianità ai segretari comunali.

LUNEDÌ 01 OTTOBRE 2018 12:13

Con sentenza n. 217/2018, pubblicata il 7 settembre 2018, il Giudice contabile di Firenze ha stabilito quali sono le condizioni per cui i segretari comunali possono ottenere la liquidazione di alcune indennità.

Retribuzione di posizione 

La Corte dei Conti si è espressa sulla indennità di Direttore Generale, aderendo a quell’orientamento secondo cui la limitazione della possibilità di nominare il Direttore Generale solamente nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, introdotta dalla legge n. 191/2009, art. 2 comma 186, lett. d), impone di ritenere non liquidabile l’indennità al Segretario Comunale che ne eserciti le funzioni ai sensi dell’art. 108 TUEL.

La pronuncia fa riferimento alla indennità di Direttore Generale prevista dall’art. 44 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 in favore del Segretario Comunale.

Secondo il Collegio, essendo la soppressione del Direttore Generale stata dettata da esigenze di risparmio pubblico, sarebbe illogico attribuire una retribuzione aggiuntiva al Segretario Comunale che ne eserciti le funzioni nei Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti.

Retribuzione di risultato 

L’art. 42 del C.C.N.L. del 16 maggio 2001 prevede una retribuzione di risultato per i segretari comunali correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati con valutazione dei risultati conseguiti e verifica e definizione di meccanismi e strumenti di monitoraggio dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

I presupposti per l’erogazione del compenso aggiuntivo in esame sono dunque:

assegnazione di specifici obiettivi da raggiungere; 

accertamento ex post dei risultati raggiunti; 

fissazione dei parametri per la misurazione dei risultati medesimi.

Ebbene, secondo la Corte dei Conti, la omessa indicazione dei criteri e degli indicatori utilizzati per la valutazione di risultato impedisce la maturazione del diritto alla retribuzione aggiuntiva.

Retribuzione individuale di anzianità 

Nel caso sottoposto alla Corte dei Conti si era verificata anche una ipotesi di occultamento doloso della percezione indebita di una retribuzione individuale di anzianità. 

Al riguardo il Collegio ha colto l’occasione per ribadire il principio secondo cui in caso di occultamento doloso del pregiudizio il comportamento causativo della lesione coincide con l’occultamento stesso per cui “il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l’agente compie l’illecito bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile”.

Ebbene, la Corte dei Conti, sulla base di tutte queste considerazioni, ha condannato per danno erariale un Segretario Comunale che aveva percepito indebitamente tutte queste voci di retribuzione.

 

QUI la sentenza

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