02/10/2018 – Assunzione di personale nel rispetto della spesa pianificata

Assunzione di personale nel rispetto della spesa pianificata

 02/10/2018 Revisione della Spesa (Spending Review)

In seguito al cessato servizio di un dipendente comunale, l’amministrazione potrebbe decidere per l’assunzione di una figura professionale di categoria superiore a quella del dipendente uscente, se in grado di inserirla nella pianificazione della spesa, facendola rientrare nel convenzionamento che ne riduca l’impatto economico. Se nei limiti della spesa del turn over, l’ente potrà anche calcolare la spesa delle cessazioni che rientrano nell’anno dell’assunzione.

La Corte dei conti della Lombardia ha fornito (con la delibera n. 237/2018) le indicazioni specifiche. In un comune di piccole dimensioni ma con più di mille abitanti, che rientra quindi in quelli in obbligo di rimanere nei limiti della spesa stabilita per gli enti locali obbligati al pareggio di bilancio, si è inoltrata proposta (tramite richiesta del sindaco ai magistrati contabili) una risoluzione per assumere personale C3, di cui si necessitava, e che apparteneva a una categoria superiore a quella del dipendente (categoria B3) che aveva cessato l’attività lavorativa l’anno precedente.

Fu riportata come specifica il limite della spesa media del personale, che si era sostenuta nei tre anni tra il 2011 e il 2013, e sostenendo che non si sarebbe superato, il comune si appoggiato all’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015, che prevede la possibilità per gli enti locali di sostenere “una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”; con un aumento possibile fino al 75%, se le assunzioni rientrano nel rapporto dipendenti popolazione residente, stabilito dal decreto ministeriale per gli enti deficitari.

La norma ha creato però un dubbio al sindaco sull’interpretazione corretta da seguire: la spesa teorica si deve considerare in maniera equivalente alla categoria che ha cessato l’attività, oppure riguarda la spesa effettiva che il comune si dovrebbe trovare a sostenere? Presupponendo che si quest’ultima la giusta chiave di lettura, il finanziamento in prospettiva della categoria di personale superiore si apre a due possibilità: la prima risoluzione porta all’utilizzo della maggiore categoria contrattuale con un altro comune, conducendo a un risparmio in prospettiva della spesa, se invece è la seconda ad essere possibile, si considera il risparmio avuto nell’anno dell’assunzione grazie alla cessazione dell’attività del personale di categoria D3. Nell’ultimo caso, la spesa da sostenere per il comune sarà inferiore alla percentuale del turn over permessa dalla legge, con un risparmio pieno anche negli anni successivi, grazie alla cessazione infrannuale.

Il sindaco lombardo si è visto confermare dalla Corte dei conti la sua soluzione, che ha tenuto a specificare come il decreto legislativo si riferisce specificatamente alla “spesa relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente”, in cui non si ritrova nessun divieto di assunzione di personale diverso da quello che ha cessato l’attività lavorativa.

Si tratta di un vero e proprio limite finanziario quello presente per le assunzioni derivanti dall’interruzione lavorativa del personale dipendente, per cui non si deve più sostenere la spesa, che risulta indifferente per i vari tipi di categoria contrattuale che si ha necessità e desiderio di assumere, ma che deve avere come tetto massimo la spesa sostenuta negli anni precedenti.

In pratica se quest’anno un comune deve far fronte a una spesa di cessazione di 100, nel 208 potrà riutilizzarne 25 per una nuova assunzione di una categoria superiore, che dovrebbe stipendiare 120. Con 60 a carico di un altro ente convenzionato, e un ulteriore risparmio di 35 dovuto alla cessazione lavorativa di un altro dipendente, rientrerà nella spesa permessa dal turn over: 120 -60 -35 =25, ovvero la cifra che poteva riutilizzare per un’altra assunzione.

Articolo di Massimo Chiappa

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