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La recidiva disciplinare prevista quale causa espulsiva è valida anche se le precedenti sanzioni disciplinari non sono state definitive

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Un dipendente del Ministero dell’Istruzione è stato licenziato con preavviso di mesi 4 per motivi disciplinari per recidiva plurima di almeno 3 volte in un anno, così come disposto dal contratto nazionale di riferimento. Avverso il provvedimento di licenziamento il ricorrente aveva adito il giudice del lavoro che, in prima battuta, aveva disposto la sospensione del licenziamento per poi, in sede di reclamo rigettarne l’opposizione ed revocare l’ordinanza di sospensione. In misura non diversa la decisione della Corte di Appello adita dal dipendente estromesso, la quale ha verificato che il licenziamento era stato irrogato secondo le norme contrattuali secondo cui «La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l’applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione». Nella comunicazione di recesso si erano indicate le sanzioni integranti la recidiva plurima nell’anno di riferimento, che dunque in ragione di queste ultime sussisteva la legittimità del licenziamento. In particolare nella comunicazione di recesso del 17 novembre 2015 si faceva riferimento alle seguenti sanzioni integranti la recidiva alla data del 14 luglio 2015: 1) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 3, del 14 ottobre 2014; 2) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 4, del 28 ottobre 2014; 3) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 5, dell’8 novembre 2014; 4) multa pari a n. 2 ore di retribuzione, del 5 febbraio 2015. Tali sanzioni erano state impugnate separatamente dal dipendente, ma ciò, come la sospensione delle stesse, non comportava l’illegittimità del recesso datoriale. La Corte di Appello rilevava, inoltre, che i fatti addebitati alla lavoratrice erano in concreto idonei a far venire meno il rapporto fiduciario, ed erano giustificativi dell’atto espulsivo. Infine, la Corte di Appello disattendeva l’eccezione di incompetenza dell’Organo che aveva adottato l’atto di recesso.

Avverso la sentenza della corte di Appello ricorre il dipendente in Cassazione dolendosi del fatto che la Corte territoriale non aveva verificato come, con il provvedimento espulsivo, non veniva evidenziato un nuovo comportamento disciplinarmente rilevante, ma esclusivamente erano state contestate le recidive plurime oggetto anche loro di contestazione, rendendo illegittimo l’atto sanzionatorio per aver qualificato la recidiva come autonoma fattispecie sanzionatoria. In modo non diverso il dipendente aveva impugnato, in quanto illegittimo, l’atto di recesso in quanto emesso da organo incompetente.

Le indicazioni dei giudici di legittimità

Secondo i giudici di Piazza Cavour la Corte territoriale ha ben evidenziato che il dipendente era incorso nell’ipotesi di recidiva plurima, in coerenza con il dettato contrattuale. Pertanto, la contestazione rispondeva alla fattispecie contrattuale, in quanto il comportamento del dipendente, costituito dall’essere incorso in più sanzioni come tipizzate, e non dalle stesse singolarmente e nella loro oggettività intese, integrava la fattispecie sanzionatoria, e come afferma correttamente la Corte d’Appello l’impugnazione delle precedenti sanzioni, salvo il successivo annullamento, non incidevano, di per sé, sulla legittimità della contestazione.

L’atra questione non trattata dalla Corte territoriale riguarda la competenza dell’Organo che ha adottato il provvedimento disciplinare, ossia il dirigente dell’ufficio scolastico. Il motivo è fondato. Sulla questione il Giudice di appello ha rilevato come il Contratto nazionale prevede che viene attribuito all’organo regionale la competenza ad irrogare il licenziamento con preavviso e nel caso di specie l’atto espulsivo era stato sottoscritto dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale, cioè dall’organo regionale presente sul territorio di riferimento e pacificamente abilitato a compiere gli atti dell’amministrazione aventi rilevanza esterna. In questo caso la Corte territoriale ha erroneamente rigettato la censura di incompetenza dell’Organo che ha adottato l’atto di recesso, facendo riferimento solo alla disposizione contrattuale senza tenere conto della intervenuta disciplina normativa sull’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, e senza verificare la struttura dell’UPD dell’Ufficio scolastico regionale, come risultante dalla relativa regolamentazione. Per tale motivo la Cassazione rinvia la decisione sul punto alla Corte d’Appello in diversa composizione, al fine di verificare l’organo competente all’irrogazione della sanzione disciplinare.

Cass. civ., Sez. Lavoro, 13 novembre 2018, n. 29181

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