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Anche il dirigente risponde per la falsa timbratura ma non per truffa

di Vincenzo Giannotti

QUI a sentenza della Corte di cassazione n. 52207/2018

“Secondo il contratto collettivo, il dirigente pubblico può essere sottoposto all’obbligo di timbratura finalizzato al calcolo di ferie, missioni e buoni pasto, ma non certo alla determinazione delle ore di presenza negli uffici, essendo la sua retribuzione parametrata al solo raggiungimento degli obiettivi. Tuttavia, nel caso in cui il dirigente pubblico dovesse violare il sistema di rilevazione delle presenze, per qualsiasi motivo, allo stesso non sarebbe applicabile il reato di truffa aggravata, previsto esclusivamente in presenza di un danno erariale economicamente apprezzabile, ma potrebbe incorrere nel reato inserito all’articolo 55-quinques del Dlgs 165/2001 secondo cui «… il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente … é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600». Inoltre, quest’ultima ipotedi di reato risulta compatibile con una eventuale richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subordine, della sospensione dall’esercizio della funzione. 

Queste sono le conclusioni della Corte di cassazione con la sentenza n. 52207/2018.”

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