27/11/2018 – Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi 

Per le assunzioni extra dei vigili urbani mancano criteri certi 

di Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore Lunedì, 26 Novembre 2018

Nel 2019 i Comuni potranno assumere più vigili a tempo indeterminato e dovranno utilizzare tutti i risparmi delle cessazioni del personale della polizia locale per nuovi ingressi nello stesso profilo. Potranno inoltre assumere di più anche vigili a tempo determinato. Sono queste alcune tra le innovazioni di maggiore rilievo dettate sul tema dalla legge di conversione del Dl 113/2018. Si deve però sottolineare che le previsioni sulle assunzioni a tempo indeterminato dai vigili sollevano molti dubbi e mal si conciliano con le regole generali sul personale. La norma stabilisce che questo ampliamento deroga al comma 228 della legge 208/2015.

Il primo dubbio è che la norma derogata opera solo per le assunzioni a tempo indeterminato in programma nel 2018, quindi ancora per circa 40 giorni, senza produrre effetti successivamente. Infatti, non sono citate come disposizioni da derogare l’ articolo 3, comma 5, del Dl 90/2014, che dal prossimo 1° gennaio consentirà a Regioni ed Enti locali di effettuare assunzioni di personale nel tetto del 100% della spesa dei cessati dell’ anno precedente. Viene poi introdotto un criterio completamente diverso per determinare il numero di vigili che possono essere assunti.

Infatti si pone come tetto la somma della spesa per quelli in servizio e per quelli che sono assunti a tempo indeterminato: gli enti devono restare nel tetto degli oneri sostenuti allo stesso titolo nel 2016, mentre normalmente le capacità assunzionali sono calcolate su una quota dei risparmi derivanti dalle cessazioni dell’ anno precedente. Non collima con le regole generali nemmeno la previsione per cui questa possibilità di assunzione è offerta agli enti che nel triennio 2016/2018 abbiano rispettato il pareggio di bilancio.

Viene consentito alle amministrazioni che hanno la possibilità finanziaria, di riutilizzare i risparmi che si sono realizzati per le cessazioni di vigili dal 2016, anche se questi risparmi sono già stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni. I Comuni devono rivedere la programmazione, anche alla luce della disposizione per cui i risparmi derivanti dalle cessazioni dei vigili del 2018 non rilevano nel prossimo anno per il calcolo delle facoltà assunzionali degli altri dipendenti, come già per alcuni aspetti previsto dal precedente Dl sicurezza 14/2017.

Le amministrazioni che invece le hanno inserite nel “calderone” dei risparmi delle cessazioni devono modificare le proprie scelte. Passando alle assunzioni flessibili, le amministrazioni possono effettuarne di ulteriori per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana dei Comuni. A queste finalità sono stanziati 2 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni all’ anno per il 2019 ed il 2020. Questi oneri vanno in deroga al tetto di spesa per le assunzioni flessibili previsto dall’ articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010. I criteri per la ripartizione delle risorse tra i Comuni saranno fissati con un decreto del ministero dell’ Interno.

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