26/11/2018 – Rassegna della Corte dei Conti su partecipate, stipendi ed enti strumentali

Rassegna della Corte dei Conti su partecipate, stipendi ed enti strumentali

 26/11/2018 Rassegna Stampa

Ecco una selezione in pillole del principio di alcune interessanti pronunce emesse dalla Corte dei Conti nelle ultime settimane.

TRATTAMENTO ACCESSORIO: In seguito al DLgs 74/2017, al contrario della previgente disciplina, la riduzione della spesa in seguito alla riduzione del personale di servizio non comporta più un relativo effetto sulle risorse destinabili al trattamento accessorio del personale, né la conseguente economia di bilancio. Stando a quanto riportato nell’articolo 23, comma 2, DLgs 75/2017, solo gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno del 2015 devono sottostare all’obbligo di riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio del personale in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Attenendosi a questa condivisainterpretazione, rispettando tutti i vari vincoli imposti dalla finanza pubblica, un ente locale non dovrà ridurre in proporzione alle risorse cessate, le corrispondenti risorse da destinare al trattamento accessorio del persone.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL PIEMONTE – PARERE N. 124/2018 SUL SOCCORSO FINANZIARIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE:  L’articolo 21 del DLgs 175/2016 obbliga il socio pubblico ad accantonare risorse proporzionali in bilancio alla quota di partecipazione posseduta in società in perdita d’esercizio, ma non inficia il regime degli interventi finanziari a sostegno dei soggetti partecipati in crisi, tanto da arrivare a all’esonero in astratto dalla relativa applicazione gli enti locali per quanto riguarda le loro società in liquidazione. Ne risulta che non ci sono vincoli diretti di destinazione al finanziamento verso operazioni di ripiano perdite e di ricapitalizzazione dei soggetti partecipati in crisi, perché solo in caso di passività latenti e fattori di rischio i fondi sono recuperabili dalle coperture utilizzabili liberamente. Lo smobilizzo può essere giustificato solo in seguito a una serie di decisioni alternative, prese in esame dall’ente socio per quanto riguarda la gestione dei rapporti con la società in perdita, come ad esempio in caso di dismissione della partecipazione, scioglimento, recupero redditività, ripiano perdita.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL LAZIO – PARERE N. 66/2018 SU ENTI STRUMENTALI E BILANCIO CONSOLIDATO: riguardo il bilancio consolidato (come da allegato 4/4), il principio contabile applicato chiarisce come ” ai fini dell’ inclusione nel gruppo dell’amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell’ attività svolta dall’ente strumentale o dalla società”; un inciso che ha fatto includere le fondazioni costituite dagli enti locali, nell’area del consolidamento. Il Dm dell’11 agosto 2017 ha definito la modifica di principio, inserendo la parte che spiega come “gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”. Quindi una fondazione in cui lo statuto permette al Comune la nomina della maggior parte dei componenti del consiglio di amministrazione rientra nel gruppo pubblico locale.

Articolo di Loris Pecchia

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