21/11/2018 – Mobilità interna come atto organizzativo datoriale

Mobilità interna come atto organizzativo datoriale

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 21/11/2018)

“La mobilità “interna” consiste nel trasferimento di un dipendente da una sede all’altra o da un’unità organizzativa all’altra di una medesima organizzazione.

Quindi, tale mobilità può essere “geografica” se consiste nello spostamento del dipendente tra uffici aventi medesime competenze (con conservazione, quindi, di mansioni ed attività), ma collocati in territori diversi; oppure può essere “funzionale” o “professionale”, se il trasferimento avvenga, pur all’interno della medesima sede geografica, tra uffici diversi, con modifica delle mansioni nel rispetto del medesimo profilo. Ovviamente, potrebbe darsi il caso di una mobilità interna sia geografica, sia funzionale.

Nel lavoro pubblico non può darsi il caso della mobilità mobilità “di carriera”, nota anche come consolidamento delle mansioni superiori.

Infatti, l’istituto in argomento nel lavoro privato è regolato dall’articolo 2013 del codice civile. Ma, tale disposizione oltre ad essere espressamente disapplicata per il caso di incarichi dirigenziali dagli articoli 16 e 17 del d.lgs. 165/2001 è implicitamente inapplicabile al lavoro pubblico in generale proprio per la parte che concerne l’acquisizione delle mansioni superiori, come effetto specifico dell’articolo 52 del medesimo d.lgs. 165/2001.”

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