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Veneto, del. n. 439 – Fondo Pluriennale Vincolato: spese riferite a procedure di affidamento

Pubblicato il 20 novembre 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione del momento procedimentale significativo per la imputazione al Fondo Pluriennale Vincolato della spesa destinata alla selezione del contraente privato, da individuarsi mediante procedura negoziata, ex articolo 36 del d.lgs. 50/2016, previa pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato.

I magistrati contabili del Veneto, con la deliberazione /2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 novembre, hanno osservato che il Principio contabile dedicato al Fondo Pluriennale Vincolato individua la tipologia di contratti pubblici la cui spesa (anche se non impegnata) può essere finanziata con il Fondo Pluriennale Vincolato in via di eccezione, laddove siano state attivate le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici.

Il Principio contabile, essendo stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 50/2016) e nella vigenza del vecchio Codice (D.lgs. n. 163/2006), necessariamente fa riferimento alla precedente normativa.

Attualmente, dunque, il rinvio deve intendersi riferito al D.lgs. 50/2016.

Con la conseguenza che la pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato prevista dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, indicando per l’ordinamento vigente l’avvio della relativa procedura, analogamente alla pubblicazione del bando di gara e all’invio dell’invito a presentare le offerte (nelle procedure negoziate senza bando) ed assicurando, in mancanza dell’impegno di spesa (e, dunque, di un’obbligazione giuridicamente perfezionata) il necessario ancoraggio giuridico della copertura delle spese per lavori pubblici mediante il Fondo Pluriennale Vincolato, può ritenersi sufficiente a consentire il trasferimento al Fondo medesimo del finanziamento oggetto di “prenotazione”.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Veneto del. n. 439 -18

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