20/11/2018 – L’incarico al legale per patrocinare la lite già esistente non è un appalto (e solo in modo assolutamente residuale può essere assegnato direttamente)

L’incarico al legale per patrocinare la lite già esistente non è un appalto (e solo in modo assolutamente residuale può essere assegnato direttamente)

S. Usai (La Gazzetta degli Enti Locali 20/11/2018)

“Le recenti Linee guida ANAC n. 12 (nel prosieguo solo LG 12), approvate con la deliberazione n. 907/2018  – in tema di assegnazione/affidamento di servizi legali – pubblicate in G.U. del 13 novembre 2018 n. 264, per ciò che in questa sede interessa trattare, oltre a fornire “modelli” virtuosi di azione amministrativa forniscono il chiarimento (tanto) atteso in tema di esatta configurazione – in termini di appalto o meno – degli incarichi legali. 

La conclusione a cui giunge l’ANAC non è dissimile da quella che oramai, da diversi anni, si era imposta in giurisprudenza (e nei pareri della Corte dei conti).

In sostanza il singolo incarico legale non costituisce appalto ma un contratto autonomo e, pertanto, le varie dinamiche sottese al contratto d’appalto non devono essere applicate (si pensi, ad esempio, alla richiesta di CIG o di tassa – eventuale – sulla gara).

È riconducibile all’ambito degli appalti, vero e proprio, l’affidamento del “servizio” legale ovvero dell’incarico – riferito ad una pluralità di anni – di “gestione” delle questioni legali dell’ente e, pertanto, come si legge nelle linee guida di incarico/consulenza non connesso/a liti/lite  già esistente.”

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