16/11/2018 – Inquinamento acustico, se proviene da strade statali il sindaco non può intervenire

Inquinamento acustico, se proviene da strade statali il sindaco non può intervenire

di Pietro Verna

QUI la sentenza del Tar Puglia n. 1155/2018

“In materia di inquinamento acustico, soltanto il Presidente del consiglio dei ministri ha il potere di adottare provvedimenti di carattere temporaneo, idonei a tutelare la salute pubblica e l’ambiente da eccezionali situazioni di necessità e urgenza, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, come individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera i) della legge 447/1995 «Legge-quadro sull’inquinamento acustico» (Sentenza del Tar Puglia n. 1155/2018). Con questa pronuncia, i giudici amministrativi pugliesi hanno accolto il ricorso proposto dall’Anas Spa contro il Comune di Bari per l’annullamento dell’ordinanza sindacale con la quale si ordinava, in base all’articolo 54 del Dl 267/2000 , di adottare «gli accorgimenti necessari a limitare l’inquinamento acustico [e] di apporre barriere antirumore adeguate» nel tratto della Ss 16 (Strada statale Adriatica) adiacente a una scuola per l’infanzia, presso la quale i controlli fonometrici avevano rilevato 60 decibel in luogo dei 50 previsti.”

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