16/11/2018 – Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico

Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico

 Pubblicato: 15 Novembre 2018

Cass. Sez. III n. 48391 del 24 ottobre 2018 (UP 13 set 2018)

Pres. Savani Est. Cerroni Ric. Manganaro

Beni ambientali.Elemento psicologico del reato paesaggistico

L’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 febbraio 2017 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza dell’8 marzo 2012 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato in mesi otto di reclusione la pena inflitta a Rosalba Manganaro per il residuo reato di cui all’art. 181, comma 1-bis del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confermando l’ordine di rimessione in pristino dei luoghi.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato ricorso per cassazione, articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, relativamente alla contestata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen., ha osservato che il residuo delitto contestato, ossia la realizzazione di un manufatto di circa 70 metri quadrati per un’altezza di m 3,20 circa, non poteva dare vita ad un ampliamento, rispetto al preesistente, superiore al 30%.

Al riguardo, infatti, la contestazione relativa al delitto paesaggistico si riferiva (capo 3) solamente al capo a) di imputazione. Atteso che detto capo a) non esisteva, ma esisteva invece solamente la lettera a) del capo d’imputazione 1 (relativo appunto alla già richiamata opera in muratura), non vi era possibilità di estendere l’imputazione alla lettera b) del capo 1, e quindi al locale di metri quadrati 45. In ragione di ciò, non sussisteva alcun ampliamento rispetto al preesistente, tale da superare il prescritto 30% della superficie preesistente

In tal modo avrebbe dovuto al più essere dichiarata la prescrizione.

2.2. Col secondo motivo la ricorrente ha lamentato la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della richiesta di assoluzione per carenza di dolo, dal momento che all’atto di acquisto la certificazione di destinazione urbanistica allegata dava conto solamente di un vincolo di zonizzazione agricola. La fuorviante certificazione aveva così indotto in errore la parte acquirente.

3. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, siffatta censura risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Al riguardo, in linea generale l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015).   

Sempre in linea generale, ed in ogni caso, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217).

Siffatta considerazione è assorbente, tant’è che in atto di appello l’odierno ricorrente (ad es. cfr. pagg. 3, 4 e 5 dell’impugnazione) si è ampiamente difeso in proposito, sostenendo la piena legittimità dell’“ulteriore manufatto in legno dell’ampiezza approssimativa di 45 mq…si tratta di un porticato in legno al servizio dell’abitazione principale”, del quale era sottolineata la natura pertinenziale e la non necessità di permesso di costruire.

In definitiva, quindi, mai è sorto in alcuno un dubbio processuale circa l’ampiezza della contestazione, ancorché la tralatizia imputazione di cui al delitto paesaggistico configurato al capo 3 si sia sempre riferita all’esecuzione dei “lavori indicati nel capo a) senza la preventiva autorizzazione”. D’altro canto la stessa sentenza di primo grado accennava, nella prima pagina della motivazione, alle “costruzioni sequestrate”, ossia al manufatto in muratura di 70 metri quadrati e al manufatto in aderenza di 45 metri quadrati, adeguatamente descrivendolo. Sì che, la norma di cui all’art. 181 cit. facendo riferimento a “lavori di qualsiasi genere” in area paesaggistica, la complessiva contestazione, e la relativa difesa, si sono sempre incentrate nei giudizi di merito sulla legittimità delle opere edili nel loro complesso.

D’altronde, al riguardo, l’attuale formulazione dell’art. 181 al comma 1 e al comma 1-bis, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale n. 56 del 2016, stabilisce che “1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi”. Ed in proposito la Corte territoriale, preso atto delle dimensioni delle opere realizzate, ne ha enucleato la residua condotta penalmente rilevante. Sulla quale, per vero, la ricorrente nulla ha inteso opporre.

Mai è stata quindi evidenziata alcuna presunta lesione dei diritti di difesa.

4.2. In relazione al secondo motivo, già il primo Giudice aveva evidenziato che l’elemento psicologico si ravvisava in ragione di natura e dimensione del manufatto, dei vincoli cui è notoriamente sottoposto il territorio del Comune di Bacoli come tutta l’area flegrea, del precedente giudizio penale subito dall’imputata.

In proposito, l’odierna ricorrente aveva sottolineato che vi era certificazione di destinazione urbanistica dalla quale si desumeva l’inesistenza di vincoli se non di zonizzazione agricola, e che l’erronea certificazione aveva sicuramente indotto in errore l’imputata.

Va da sé, peraltro, che il rilievo non è congruente con la motivazione complessivamente addotta dal Tribunale, che ha richiamato plurimi elementi idonei a radicare l’esistenza del necessario elemento psicologico (tra l’altro in una situazione normativa del tutto mutata, rispetto alla certificazione comunale risalente ancora al 1993). Al riguardo, infatti, l’elemento psicologico del reato previsto dall’art. 181, comma primo, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (che punisce chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici) non è escluso dall’ignoranza del vincolo paesaggistico, trattandosi di reato contravvenzionale punibile anche a titolo di colpa, ravvisabile nel non aver ottemperato al dovere di informarsi presso la P.A. prima di intraprendere un’attività rigorosamente disciplinata dalla legge (Sez. 3, n. 14033 del 10/03/2011, Antelmi, Rv. 249923).  

Ciò posto, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (in specie era stata rilevata la manifesta infondatezza della censura relativa alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, devoluta con l’impugnazione e non esaminata dal giudice di appello)(Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Infatti è appena il caso di ricordare che allorché le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie (fatto salvo l’inevitabile effetto del decorso del tempo), nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, Lubrano Di Giunno, Rv. 260303). Sì che, in definitiva, la mancata risposta della Corte territoriale non può rilevare, per quanto rilevato supra, ai fini della fondatezza, ed ancor prima dell’ammissibilità, dell’impugnazione.

5. La complessiva censura è quindi manifestamente infondata, per cui va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 13/09/2018

 

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto