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L’anonimato nei concorsi pubblici

Il principio di anonimato nei concorsi giustifica l’esclusione del concorrente la cui busta delle generalità è aperta, indipendentemente dall’intenzionalità
Alla luce dei principi di anonimato nei concorsi pubblici deve essere esclusa la partecipante a un concorso se, durante la valutazione degli elaborati dei partecipanti alla selezione, la Commissione esaminatrice ha riscontrato che la busta contenente le sue generalità risultava non chiusa: è irrilevante l’intenzionalità dell’apertura.
Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle conseguenze dell’apertura della busta con le generalità della concorsista, alla luce dei principi di anonimato nei concorsi (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571)
In sostanza, in occasione della correzione degli elaborati dei candidati, la Commissione esaminatrice ha constatato che la busta contenete le generalità di una partecipante al concorso era aperta, disponendo, la sua esclusione.
Il principio dell’anonimato e le sue conseguenze
Secondo il Consiglio di Stato, l’operato della Commissione è stato legittimo.
Infatti criterio dell’anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni – costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.
Ne consegue che, secondo i giudici di appello, l’esclusione dell’appellante deve ritenersi legittima per motivi di garanzia dei principi dell’anonimato e della par condicio dei candidati nella procedura concorsuale.
Essendo la busta contenente le generalità (inserita nella busta grande contenente il tema) incontestabilmente aperta, va considerato irrilevante che il bando di concorso o l’art. 14, secondo comma, del d.P.R. n. 487 del 1974 non sanzionino espressamente con l’esclusione tale evenienza.
Inoltre, secondo la sentenza, non occorre accertare se a seguito della violazione dell’obbligo di chiudere la busta contenete le generalità del candidato si sia in concreto sviata la procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale evenienza.
In allegato la sentenza integrale Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2018, n. 5571

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