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I limiti finanziari della spesa inerente le posizioni organizzative nei casi di “nuova assunzione”.

di Massimo Asaro – Specialista in Scienza delle autonomie costituzionali, funzionario universitario Responsabile affari legali e istituzionali
 
La decisione in commento descrive l’interpretazione applicativa da darsi all’art. 23D.Lgs. n. 75 del 2017, intitolato salario accessorio e sperimentazione, che, al secondo comma, stabilisce che: Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della L. 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016.
Qualche cenno per inquadrare il dato legislativo. Il primo comma del citato art. 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva (per ogni Comparto o Area di contrattazione) e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione integrativa, all’uopo incrementati nella loro componente variabile. Il secondo comma stabilisce che, nelle more del predetto processo di armonizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle richiamate amministrazioni pubbliche, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016, nel contempo individuando un diverso limite per gli enti locali che nell’anno 2016 non hanno potuto destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015. Per gli Enti che versano in siffatta posizione, infatti, la norma stabilisce che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016. Le risorse sono automaticamente ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
Con particolare riferimento al trattamento economico accessorio destinato al personale titolare di posizione organizzativa, le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 2018, debbano complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all’art. 67 del medesimo CCNL, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del ridetto CCNL (salve le facoltà di rimodulazione, ad invarianza complessiva di spesa, previste dagli art. 15, comma 7, e 7, comma 4, lett. u), [Sez. contr. Lombardia, delib. n. 200/2018/PAR].
Le posizioni organizzative sono state introdotte nel 1999 con il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle Regioni-Autonomie locali (art. 8). Da ultimo, il CCNL “Funzioni locali” 2016-2018 ha un articolo dedicato (art. 13) rubricato “area delle posizioni organizzative”, che prevede che gli enti locali istituiscano posizioni di lavoro (assegnabili, quasi esclusivamente, a personale di categoria D) che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità (lett. a) o di attività con contenuti di alta professionalità (lett. b). Inoltre, il nuovo CCNL del comparto funzioni locali si è premurato di precisare, infatti, che, comunque, la somma complessiva delle risorse finanziarie destinate al trattamento economico accessorio del personale, sia che abbiano fonte nei fondi per la contrattazione sia che siano destinate alla remunerazione delle indennità dei titolari di posizione organizzativa, debba osservare il limite di finanza pubblica (introducendo, peraltro un percorso di contrattazione sindacale teso a travasare risorse da un aggregato ad un altro).
Anche il recentissimo parere oggetto di disamina attiene non al contenuto professionale della posizione né alla pesatura della stessa ai fini del suo trattamento accessorio, ma attiene al limite complessivo delle risorse economiche che l’ente può accantonare ed erogare per il trattamento accessorio del personale, compreso quello titolare di posizione organizzativa. Il caso particolare affrontato è stato quello di un ente con l’intenzione di conferire nel 2018 l’incarico di posizione organizzativa, aggiuntiva rispetto al numero di posizioni effettivamente attribuite nel 2016 (periodo individuato per la determinazione del limite massimo di spesa), ma non aggiuntiva rispetto al quadro organizzativo (che nel 2016 aveva però sofferto di scoperture di posizioni organizzative per pregresse cessazioni dal servizio di soggetti titolari).
Secondo la Corte è irrilevante, ai fini del rispetto dell’art. 23 comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, il fatto che il trattamento accessorio si riferisca ad una nuova assunzione in quanto la norma non consente distinzione di sorta, ma indica soltanto un limite finanziario che non deve essere superato.
La disposizione di cui all’art. 23, comma 2 è applicabile anche al personale appartenente ad altri Comparti di contrattazione. Per il personale tecnico e amministrativo delle Università statali, il CCNL 2016-2018 del nuovo Comparto “Istruzione e Ricerca” non ha innovato in materia di incarichi, pertanto la disciplina delle posizioni organizzative è contenuta nel CCNL del 2008 (artt. 75, 90 e 91). Per l’aspetto economico invece è il nuovo CCNL (artt. 6366) a dettare le regole di base. Per il personale delle Amministrazioni centrali e degli enti pubblici nazionali non economici, il CCNL “Funzioni centrali” all’art. 67 tratta dell’utilizzo del Fondo risorse decentrate, comprensivo dei trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle posizioni organizzative. Nel Comparto “Sanità”, l’art. 80 disciplina il Fondo condizioni di lavoro e incarichi e l’art. 81 il Fondo premialità e fasce nei quali è confluito anche il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica.

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