13/11/2018 – Incarichi legali con doppio binario sugli affidamenti  

Incarichi legali con doppio binario sugli affidamenti  

di Alberto Barbiero – Il Sole 24 Ore-  Lunedì, 12 Novembre 2018

Le amministrazioni possono ottimizzare l’ affidamento delle attività di gestione del contenzioso agli avvocati costituendo elenchi specifici e applicando alle procedure selettive criteri di accertamento delle competenze. L’ Autorità nazionale anticorruzione ha definito con le linee-guida 12/2018 gli elementi per l’ acquisizione di prestazioni dei legali. Aderendo al parere 2017/2018 del Consiglio di Stato, l’ Anac differenzia i percorsi di affidamento in base all’ oggetto del rapporto tra l’ amministrazione e l’ avvocato. Quando le attività per la rappresentanza in giudizio (e la consulenza correlata) sono richieste per il singolo contenzioso, il rapporto si configura come contratto di prestazione d’ opera, e rientra quindi fra i contratti esclusi dal Codice appalti (articolo 17, comma 1 del Dlgs 50/2016). In questo caso l’ affidamento deve seguire i principi del diritto comunitario (articolo 4 del Dlgs 50/2016).

Per facilitare il confronto comparativo, l’ Anac sollecita le amministrazioni a costituire, con adeguata pubblicizzazione, elenchi di professionisti, che possono essere suddivisi anche per settori di specializzazione e fasce di valore. L’ individuazione del professionista al quale affidare la gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale deve basarsi sui criteri di competenza de esperienza specifiche rispetto all’ oggetto del contenzioso o del tema da analizzare. La componente di costo può avere minore rilievo, anche se va verificata in termini di congruità rispetto ai parametri dei compensi professionali o mediante confronto tra preventivi. Le linee-guida ammettono la possibilità di affidamenti diretti del singolo contenzioso a un determinato professionista, correlandoli a presupposti come la consequenzialità di incarichi nei diversi gradi di giudizio o la particolarità della controversia (ad esempio per l’ innovatività della questione da trattare). In questi casi, le amministrazioni devono dettagliare le motivazioni che hanno portato alla scelta diretta dell’ avvocato.

L’ Anac chiarisce che la gestione del contenzioso e delle consulenze con un modello complessivo, sviluppato in termini continuativi su una certa base temporale, si configura invece come appalto di servizi legali, compreso nell’ allegato IX del Dlgs 50/2016 e pertanto assoggettato alla procedura semplificata regolata dall’ articolo 142 dello stesso Codice. Questo percorso comporta per le amministrazioni particolare attenzione per lo sviluppo pluriennale dell’ appalto (e su questo profilo l’ Anac ipotizza una proiezione su base massima triennale) e per l’ obbligo di utilizzo dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (valutato dall’ Autorità come criterio da utilizzare anche per affidamenti di importo modesto), trattandosi di servizio intellettuale. Se l’ appalto di servizi legali ha valore inferiore a 750mila euro (il limite dell’ allegato IX), le amministrazioni possono utilizzare le procedure previste per i contratti sotto soglia (articolo 36 del Dlgs 50/2016), facendo riferimento per gli sviluppi delle procedure alle linee-guida n. 4 dell’ Anac.

Le amministrazioni possono ottimizzare l’ affidamento delle attività di gestione del contenzioso agli avvocati costituendo elenchi specifici e applicando alle procedure selettive criteri di accertamento delle competenze. L’ Autorità nazionale anticorruzione ha definito con le linee-guida 12/2018 gli elementi per l’ acquisizione di prestazioni dei legali. Aderendo al parere 2017/2018 del Consiglio di Stato, l’ Anac differenzia i percorsi di affidamento in base all’ oggetto del rapporto tra l’ amministrazione e l’ avvocato. Quando le attività per la rappresentanza in giudizio (e la consulenza correlata) sono richieste per il singolo contenzioso, il rapporto si configura come contratto di prestazione d’ opera, e rientra quindi fra i contratti esclusi dal Codice appalti (articolo 17, comma 1 del Dlgs 50/2016). In questo caso l’ affidamento deve seguire i principi del diritto comunitario (articolo 4 del Dlgs 50/2016).

Per facilitare il confronto comparativo, l’ Anac sollecita le amministrazioni a costituire, con adeguata pubblicizzazione, elenchi di professionisti, che possono essere suddivisi anche per settori di specializzazione e fasce di valore. L’ individuazione del professionista al quale affidare la gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale deve basarsi sui criteri di competenza de esperienza specifiche rispetto all’ oggetto del contenzioso o del tema da analizzare. La componente di costo può avere minore rilievo, anche se va verificata in termini di congruità rispetto ai parametri dei compensi professionali o mediante confronto tra preventivi. Le linee-guida ammettono la possibilità di affidamenti diretti del singolo contenzioso a un determinato professionista, correlandoli a presupposti come la consequenzialità di incarichi nei diversi gradi di giudizio o la particolarità della controversia (ad esempio per l’ innovatività della questione da trattare). In questi casi, le amministrazioni devono dettagliare le motivazioni che hanno portato alla scelta diretta dell’ avvocato.

L’ Anac chiarisce che la gestione del contenzioso e delle consulenze con un modello complessivo, sviluppato in termini continuativi su una certa base temporale, si configura invece come appalto di servizi legali, compreso nell’ allegato IX del Dlgs 50/2016 e pertanto assoggettato alla procedura semplificata regolata dall’ articolo 142 dello stesso Codice. Questo percorso comporta per le amministrazioni particolare attenzione per lo sviluppo pluriennale dell’ appalto (e su questo profilo l’ Anac ipotizza una proiezione su base massima triennale) e per l’ obbligo di utilizzo dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (valutato dall’ Autorità come criterio da utilizzare anche per affidamenti di importo modesto), trattandosi di servizio intellettuale. Se l’ appalto di servizi legali ha valore inferiore a 750mila euro (il limite dell’ allegato IX), le amministrazioni possono utilizzare le procedure previste per i contratti sotto soglia (articolo 36 del Dlgs 50/2016), facendo riferimento per gli sviluppi delle procedure alle linee-guida n. 4 dell’ Anac.

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