13/11/2018 – Dimissioni poco dopo l’assunzione e scorrimento della graduatoria

Dimissioni poco dopo l’assunzione e scorrimento della graduatoria

 13/11/2018 Dirigenza degli Enti Locali

Un ente pubblico toscano ha inviato una richiesta di parere avanzata in materia di assunzione del personale, per chiarire alcuni aspetti della corretta procedura assunzionale in seguito all’assunzione di un dipendente che si era poi dimesso dopo pochi mesi, e la sezione regionale Toscana della Corte dei conti ha risposto con la deliberazione n 62/2018/PAR.

I dubbi riguardo la procedura da seguire si riferivano alla possibilità dell’amministrazione di poter assumere un nuovo dipendente a tempo indeterminato per colmare il vuoto che si era venuto a creare nello spazio assunzionale disponibile, portando allo scorrimento della graduatoria degli idonei, e potendo quindi considerare non perfezionato il rapporto di lavoro con il dipendente dimissionario. E, in caso l’ente non avesse potuto colmare, entro il 2018, il vuoto con un’assunzione a tempo indeterminato, se si potesse considerare il rapporto di cessazione di lavoro con il dipendente dimissionario al fine di stilare il budget per le assunzioni del 2019.

La sezione Toscana della Corte dei Conti ha condiviso quanto espresso dalla Sezione di controllo Lombardia nella delibera n 328/2017, dimostrando corretta la possibile per l’ente di effettuare un’altra assunzione nel corso del 2018, rispettando i limiti assunzionali vigenti in corso. In caso di diversa soluzione si vedrebbero attivate diverse conseguenze on contrasto con principi di efficienza, economia ed efficacia dell’azione amministrativa. In concreto, l’Ente non dovrebbe trovarsi nella condizione di avere meno forza lavoro (il dipendente ricercato e poi dimessosi) dopo aver svolto le normali procedure concorsuali per rafforzare il proprio organico. Sempre riferendosi all’orientamento concorsuale della Sezione Lombardia, si è affermato come lo scorrimento della graduatoria in seguito a un’ulteriore assunzione sia lecito, rientrando nella necessità di rispondere a un esigenza di tutela della finanza pubblica poiché una diversa interpretazione porterebbe all’inutilizzo delle risorse impiegate per realizzare la procedura concorsuale effettuata per l’assunzione del dipendente (poi) dimissionario.

Rispondendo positivamente alla prima parte del quesito posto dall’ente, la Sezione Toscana ha di fatto chiarito anche il secondo dubbio, in pratica decaduto e considerato inutile: essendo tenuto ad assumere un nuovo dipendente entro il 2018, l’ente non deve considerare il rapporto di cessazione di lavoro del dimissionario come influente nel budget del 2019.

In seguito allo sblocco delle graduatorie da parte di diverse pubbliche amministrazioni, questa possibilità si è verificata spesso, soprattutto negli ultimi mesi, in casi in cui un dipendente interpellato “in scorrimento” di graduatoria da un ente locale si ritrovava interpellato anche da un altro, poco dopo, per occupare un profilo con mansioni superiori. Da cui la richiesta di dimissioni e l’attuazione di nuovi scorrimenti.

Articolo di Massimo Chiappa

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