13/11/2018 – Appalti: illegittima l’apertura della busta economica prima di quella amministrativa

Appalti: illegittima l’apertura della busta economica prima di quella amministrativa

Pubblicato il 12 novembre 2018


L’apertura delle buste con le offerte economiche non può precedere l’accertamento dei requisiti formali per l’ammissione alla procedura.

Questo il principio ribadito dal Tar Toscana con la sentenza n. 1391 del 29 ottobre 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva avviato una procedura negoziata per l’affidamento, mediante procedura negoziata, del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande, da aggiudicarsi in base al maggior rialzo offerto sul prezzo posto a base di gara.

Nell’esaminare le offerte pervenute la stazione appaltante aveva dapprima aperto la busta contenente l’offerta economica e successivamente quella contenente la documentazione amministrativa, ponendo così in essere un’inammissibile inversione procedimentale.

La scansione procedimentale della gara di appalto, infatti, impone che una prima fase della procedura sia dedicata all’esame dei requisiti di ammissione dei concorrenti concludendosi con una decisione in merito, e che solo successivamente venga espletata una seconda fase per l’esame delle offerte delle imprese ammesse.

Le diverse fasi della gara non possono essere oggetto di inversione in quanto la preventiva conoscenza dell’offerta economica è in grado di influire non solo sui giudizi da assegnare alla qualità delle offerte (nel caso in cui la procedura preveda la presentazione di un progetto tecnico) ma anche sulle decisioni in merito all’ammissione dei concorrenti alla procedura.

A tal proposito si evidenzia che la legge regionale Toscana n. 46 del 6/08/2018, recante “Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007”, in vigore dall’11 agosto 2018, ha introdotto, tra l’altro, misure di semplificazione per le procedure negoziate prevedendo che, nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possono decidere (indicandolo nell’avviso) di esaminare le offerte economiche prima di verificare la documentazione amministrativa relativa ai motivi di esclusione.

Evidenziamo, tuttavia, che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare tale legge in quanto la norma si pone in contrasto con l’ordinamento europeo, incidendo altresì sulla tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione.

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