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L’aggiornamento 2018 del PNA amplia e rende flessibili le misure per la strategia anticorruzione

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale

L’aggiornamento 2017

Con la Delibera 22 novembre 2017, n. 1208, l’Anac ha approvato l’Aggiornamento 2017 al PNA 2016, a sua volta approvato con la Delibera 3 agosto 2016. Diversi i punti critici messi in risalto, primo dei quali il processo di approvazione dei PTPC: l’Autorità anticorruzione ha auspicato per gli enti territoriali il “doppio passaggio”, in base al quale dovrebbe aversi l’approvazione di un primo schema di carattere generale e successivamente del PTPC definitivo, rafforzando il coinvolgimento dell’organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli stakeholder esterni.

Non rappresenta un punto critico per gli enti locali il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Lo è invece il sistema di monitoraggio, assente o generico in più della metà degli enti analizzati. Così anche il coordinamento con gli strumenti di programmazione e la capacità di saper leggere e interpretare le dinamiche socio-territoriali in funzione del rischio corruttivo.

La mappatura dei processi, pur essendo meno critica della precedente fase, risulta non adeguata in termini di completezza. Così l’analisi e la valutazione del rischio, carente in un terzo dei PTCP; il rapporto tra PTPC e gli atti di programmazione delle performance; la rotazione: quella “ordinaria” non viene attuata, al pari di quella “straordinaria”, da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi secondo quanto dispone l’art. 16, comma 1, lett. l-quater), D.Lgs. n. 165 del 2001.

Il RPCT

Con l’Aggiornamento 2018, l’Anac analizza alcuni tratti della normativa, iniziando dal rapporto col RPCT, la cui valorizzazione è ritenuta di “estremo rilievo” in quanto di figura chiave per assicurare effettività al sistema di prevenzione della corruzione declinato nella L. n. 190 del 2012. Le modalità di interlocuzione sono state definite col Regolamento approvato con la Delibera 29 marzo 2017, n. 330.

Considerato il ruolo, l’Autorità precisa che l’amministrazione è tenuta a considerare tra le cause ostative allo svolgimento e al mantenimento dell’incarico le condanne in primo grado prese in considerazione nel D.Lgs. n. 235 del 2012 e quelle per i reati contro la pubblica amministrazione. Laddove le condanne riguardino altre fattispecie, le amministrazioni e gli enti possono chiedere l’avviso dell’Autorità anche nella forma di richiesta di parere, al fine di dirimere le situazioni di incertezza sui provvedimenti da adottare nei confronti del RPCT.

Riporta a tal fine alla memoria il Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione, approvato dal Consiglio il 18 luglio 2018 con la delibera n. 657.

Distingue i provvedimenti di revoca del RPCT dalle misure discriminatorie: i primi possono essere oggetto di riesame ai sensi del comma 82 della L. n. 190 del 2012 e dell’art. 15, comma 3, D.Lgs. n. 39 del 2013; per le altre occorre invece riferirsi al comma 7 della L. n. 190 del 2012, ultimo periodo. Diverso anche il ruolo dell’Autorità: nel caso della revoca, è onere delle amministrazioni comunicare tempestivamente l’adozione degli atti corredati di tutta la documentazione; le amministrazioni provvedono al riesame del provvedimento laddove rilevi la possibile esistenza di una correlazione tra la revoca e le attività svolte dal RPCT in materia di prevenzione della corruzione; non è possibile nominare un nuovo RPCT fino alla completa conclusione del procedimento di riesame del provvedimento di revoca. Nel caso di misure discriminatorie, l’Anac può chiedere informazioni all’organo di indirizzo e richiedere il riesame del provvedimento; qualora rilevi la possibile fondatezza può richiederne il riesame mediante delibera del Consiglio.

Trasparenza e privacy

Capitolo interessante del nuovo PNA è quello relativo al Reg. (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD), entrato in vigore il 25 maggio 2018, e al D.Lgs. n. 101 del 2018, che ha adeguato il Codice della privacy. Mette in evidenza l’Anac che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento. Pertanto, occorre che le PA, prima di mettere a disposizione sui siti istituzionali documenti contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. n. 33 del 2013 o in altre normative preveda l’obbligo di pubblicazione.

Pubblicazione che deve comunque avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5del Regolamento n. 2016/679: adeguatezza, pertinenza, minimizzazione dei dati, esattezza, aggiornamento. Le amministrazioni sono tenute a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Importante è anche il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD), figura introdotta dal Regolamento Ue: mentre il primo è scelto fra personale interno alle amministrazioni, il secondo può essere individuato in una professionalità interna all’ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizio stipulato con persona fisica o giuridica esterna.

Qualora il RPD sia individuato fra soggetti interni, l’Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere col RPCT, in quanto la sovrapposizione dei due ruoli può rischiare di limitare l’effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPD che al RPCT.

“Eventuali eccezioni – si legge nel documento – possono essere ammesse solo in enti di piccoli dimensioni qualora la carenza di personale renda organizzativamente non possibile tenere distinte le due funzioni. In tali casi, le amministrazioni e gli enti, con motivata e specifica determinazione, possono attribuire allo stesso soggetto il ruolo di RPCT e RPD”.

Le altre indicazioni operative

Sui Codici di comportamento l’Anac comunica che le specifiche Linee guida saranno emanate nei primi mesi del 2019, per cui le amministrazioni potranno procedere alla adozione dei nuovi PTPC 2019/2021 senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice. Considerata, però, la stretta connessione tra i due strumenti di prevenzione della corruzione, raccomanda ai RPCT di affiancare al lavoro relativo alla redazione del nuovo PTPC una riflessione sulle ricadute delle misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si riveleranno utilissimi in sede di predisposizione del Codice.

Per quanto concerne il pantouflage, ossia il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, il documento rammenta che l’intervento dell’Autorità si esplica in termini sia di vigilanza che di funzione consultiva.

Viene ricordato che la disciplina è riferita a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i soggetti privati e si applica ai dipendenti con poteri autoritativi e negoziali che esercitano concretamente ed effettivamente, per conto della PA, i poteri autoritativi, attraverso l’emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell’ente.

Conclude con la rotazione del personale, rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo da adattarla alla concreta situazione dell’organizzazione degli uffici. L’Autorità è però costretta a rilevare che la misura, anche quando prevista nei PTPC, non viene concretamente attuata né sono adottate misure alternative. Situazione che è persistita nel 2018, per cui l’Anac rinnova la raccomandazione ad osservare una maggiore attenzione sia nella programmazione della misura, da effettuare nel PTPC, sia nell’applicazione concreta della stessa.

Le semplificazioni per i piccoli Comuni

L’Anac propone alcune modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, riservandone alcune a quelli con popolazione inferiore ai 5.000, aggiuntive a quelle inserite nel PNA 2016.

La prima semplificazione – riservata proprio a questi ultimi – è il nulla osta al collegamento tra “Amministrazione trasparente” e l’albo pretorio on line attraverso opportune cautele, posto che la prima contempla spesso dati di sintesi mentre il secondo riguarda documenti integrali che rimangono pubblicati per il periodo imposto dalla legge.

La seconda consiste nella possibilità di assolvere agli obblighi di trasparenza anche mediante un collegamento ipertestuale ad altro sito istituzionale ove i dati e le informazioni siano già rese disponibili, come nel caso dei Comuni aderenti ad un’Unione o ad una Centrale Unica di Committenza.

Relativamente alla difficoltà di assicurare la tempestiva pubblicazione dei documenti e il loro costante aggiornamento, l’Anac riconosce ai piccoli Comuni la possibilità di “interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati”. I termini vanno indicati nel PTPC sia per la data di pubblicazione che di aggiornamento, “tendenzialmente non superiore al semestre”.

Circa gli obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione, i Comuni con meno di 15.000 abitanti possono pubblicare un organigramma semplificato, indicando uffici, responsabili, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica. Per gli elenchi dei provvedimenti amministrativi, possono pubblicare i corrispondenti atti in via integrale, assicurando la tutela della riservatezza dei dati.

Nel caso di pubblicazione dei dati in tabelle, che spesso comporta una rielaborazione onerosa, i piccoli Comuni possono valutare altri schemi di pubblicazione, purché venga rispettato lo scopo della normativa volto a rendere facilmente e chiaramente accessibili i contenuti informativi.

Sull’obbligo di adottare ciascun anno un nuovo completo PTPC, l’Anac offre la possibilità ai soli Comuni con meno di 5.000 abitanti di adottare il Piano con modalità semplificate, ma “solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti”. Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni.

Relativamente al RPCT nei Comuni in cui il segretario comunale ricopra l’incarico non in qualità di titolare ma di reggente o supplente, anche a scavalco, l’Anac dà la possibilità ai Comuni con meno di 5.000 abitanti di prevedere la figura del “referente”, il quale assicura la continuità delle attività sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione e garantisce attività informativa nei confronti del RPCT affinché disponga di elementi per la formazione e il monitoraggio del PTPC e riscontri sull’attuazione delle misure.

E laddove il segretario è anche componente del nucleo di valutazione? L’Autorità ha già ritenuto non compatibile il doppio incarico, in quanto verrebbe meno l’indefettibile separazione di ruoli in ambito di prevenzione del rischio corruzione che la norma riconosce a soggetti distinti ed autonomi, ognuno con responsabilità e funzioni diverse. L’Autorità ha però voluto tenere conto delle difficoltà applicative che i piccoli Comuni possono incontrare nel tenere distinte le due funzioni, ma si limita ad auspicare che anche questi enti, “laddove possibile, trovino soluzioni compatibili con l’esigenza di mantenere separati i due ruoli”.

Autorità Nazionale Anticorruzione, Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016

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