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Il nuovo fabbisogno del personale mette a rischio le assunzioni dei dirigenti

 08/11/2018 Dirigenza degli Enti Locali

I nuovi termini sul superamento della dotazione organica teorica, presenti nel decreto 173/2018 che il Ministero della Pubblica Amministrazione ha esposto nella Gazzetta Ufficiale di maggio mettono in difficoltà gli enti locali, riguardo le questioni della copertura dei posti vacanti dirigenziali e per l’assunzione a tempo parziale (part time) del personale.

Stando a quanto riportato nel DLgs 75/2017, le pubbliche amministrazioni saranno tenute a determinare concretamente la nuova dotazione organica, per la programmazione dei fabbisogni del personale. Dotazione organica che sarà stabilita dalla spesa del personale in servizio sommata alle facoltà assunzionali che la legislatura consente (tra cui l’aumento seguito alle stabilizzazioni del personale avvenute per la sottrazione delle facoltà assunzionali flessibili, come da articolo 9, comma 28, DL 78/2010); questa somma non dovrà rivelarsi maggiore a quella potenziale massima definita dalla media della spesa di personale che si è sostenuta nel triennio 2011-2013.

Anche la percentuale di personale dirigenziale da assumere a tempo determinato dovrà riferirsi alla nuova dotazione organica finanziaria massima rideterminata, cioè alla somma sopracitata di spesa del personale presente più la capacità assunzionale. Nel decreto si precisa che, in caso di flessibilità del fabbisogno del personale, si può aumentare la dotazione organica del personale non dirigenziale destinandogli il valore finanziario dei posti di prima e seconda fascia, ma non viceversa. In pratica, non si possono sopprimere posti destinati al personale per finanziare e aumentare la dotazione organica dirigenziale.

Facciamo un esempio, per chiarire cosa cambia nella dotazione organica teorica com’era intesa fino ad oggi e quella prevista per il futuro dal decreto. Prendiamo un ente locale con 20 posizioni dirigenziali di cui 4 coperte da dirigenti con contratto a tempo indeterminato e 6 coperte da dirigenti assunti nel limite del 30% della dotazione organica teorica di 20, come previsto dall’articolo 110, comma 1 del Tuel. Con la nuova dotazione organica l’ente potrà disporre di solo 10 posti coperti in dotazione organica, a cui potrà aggiungere soltanto le capacità assunzionali disponibili per eventuali coperture dei posti vacanti. Se non ci sono cessazioni lavorative da parte dei dirigenti a tempo indeterminato, all’ente non sarà possibile prelevare dalle capacità assunzionali del personale non dirigente, perché ammessa (come dicevamo sopra) solo la situazione inversa.

In caso di nuovo bisogno, all’ente sarà permesso assumere solo 3 dirigenti a tempo determinato (30% di 10 posti occupati in dotazione organica) con una eccedenza di 3 dirigenti già assunti, destinati a rimanere fuori dalla dotazione organica fino alla naturale scadenza contrattuale perché non possono essere posti in eccedenza. Inoltre, le cessazioni dei contratti a tempo determinato non comporteranno la cessazione di capacità assunzionali, portando a 4 il numero di dirigenti a tempo indeterminato che potranno generare in futuro solo una assunzione (stando all’articolo 110, comma 1, del Tuel). Dovrebbe essere chiaro come da un numero di 20 posti dirigenziali (previsti nella precedente dotazione organica teorica) si sia passato a soli 4 posti in dotazione organica.

Articolo di Gianluca Galli

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