07/11/2018 – La regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso nel lavoro a tempo parziale

La regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso nel lavoro a tempo parziale

L’Aran – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – si è espressa in ordine ad un quesito posto da un Ente il quale chiede di sapere in riferimento ad un lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale al 52%, già dall’inizio del 2018, come si applica la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso per particolari permessi personali o familiari, di cui all’art.32, comma 4, del nuovo CCNL delle Funzioni Locali e nell’ipotesi in cui lo stesso lavoratore prima del 21.5.2018, abbia già fruito di due giorni di permesso per motivi personali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, come si determina il numero delle ore di permesso ancora fruibili dal dipendente nel corso del 2018.

L’Agenzia, osserva che in riferimento alla fattispecie, la regola del riproporzionamento, di cui all’art.32, comma 4, del CCNL delle Funzioni Locali, le ore di permesso per motivi personali annuali spettanti al lavoratore saranno pari al 52,80% di 18 ore, ovvero 9 ore e 30 minuti. Inoltre, al fine al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, nel caso del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, si dovrà procedere anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e) del medesimo art.32 del CCNL del 21.5.2018, quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l’intera giornata. Quindi la durata convenzionale, ai fini della decurtazione, in caso di fruizione dei permessi per la durata dell’intera giornata lavorativa, sarà pari al 52,80% di 6 ore e cioè 3 ore e 10 minuti.

Poichè il lavoratore era titolare del rapporto di lavoro a tempo parziale, con tali caratteristiche orarie, già dall’inizio del 2018, ai fini della decurtazione dei giorni di permesso già fruiti ai sensi dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 prima del CCNL del 21.5.2018, l’Agenzia ritiene che le due giornate da detrarre dovranno essere valutate secondo la durata prevista per ciascuna all’interno del rapporto a tempo parziale e cioè tenendo conto di 3 ore e 10 minuti. Pertanto, dal monte ore annuo di 9 ore e 30 minuti dovranno essere detratte 6 ore e 20 minuti, con conseguente disponibilità per il lavoratore di sole 3 ore e 10 minuti fino al 31.12.2018.

ARAN, PARERE, 30 OTTOBRE 2018

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto