05/11/2018 – Il disturbo della quiete pubblica per gli esercizi e mestieri rumorosi

Il disturbo della quiete pubblica per gli esercizi e mestieri rumorosi

Il superamento dei limiti di emissione del rumore. Differenza con l’llecito amministrativo.
Con sentenza del 24 ottobre 2018 la Terza Sezione Penale della Corte diCassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’amministratrice di un disco bar e karaoke condannata alla pena di euro 250 di ammenda per il reato di cui all’art. 659, comma 2, codice penale, nonché al risarcimento del danno.
In particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dall’imputata la quale sosteneva che nel suo caso, essendo stata ravvisato il solo superamento del limite previsto in materia di rumore, doveva trovare applicazione l’illecito amministrativo previsto all’art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e non la norma penale di cui all’art. 659, comma 2, codice penale.
La Suprema Corte sul punto ha precisato che, quanto all’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, esso integra: 
a) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il merosuperamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; 
b) il reato di cui al comma primo dell’art. 659codice penalequalora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità diesercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblicaquiete
c) il reato di cui al comma secondo dell’art. 659 cod. pen., qualora siano violatespecifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995. 
In proposito, peraltro, è stato altresì ritenuto che il mancato rispetto dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 può integrare la fattispecie di reato prevista dall’art. 659, comma secondo, codice penale, allorquando l’inquinamento acustico è concretamente idoneo a recare disturbo al riposo e alle occupazioni di una pluralità indeterminata di persone.
Nella sentenza, inoltre, la Suprema Corte da atto dell’ampio dibattito giurisprudenziale esistente in proposito rilevando che in ogni caso, e con riferimento ai rapporti intercorrenti tra l’ipotesi contravvenzionale delineata al comma 2 dell’art. 659 cod. pen. e l’ipotesi di cui alla legge n. 447 del 1995, art. 10, comma 2, (legge quadro sull’inquinamento acustico), è stato affermato con plurime pronunce che nel caso di esercizio di professione o mestiere rumoroso in spregio alle disposizioni della legge ovvero alle prescrizioni dell’Autorità, la lesione del bene giuridico protetto (quiete e tranquillità pubblica) comune all’art. 659 comma 2 cod. pen. ed all’art. 10 della legge 447/95, è presunta ope legis ed “è racchiusa, per intero, nel precetto della disposizione codicistica, che tuttavia cede, di fronte alla configurazione dello speciale illecito amministrativo previsto dall’art. 10 suddetto, qualora l’inquinamento acustico si concretizzi nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia”. 
Nel caso esaminato – conclude la Corte – l‘applicazione della norma penale è corretta in quanto non si è trattato del semplice superamento dei limiti delle emissione sonore nell’ambito di una attività intrinsecamente rumorosa, ma soprattutto della lesione e/o messa in pericolo della quiete pubblica, come tale pregiudizievole della salute collettiva costituzionalmente protetta dall’art. 32 Cost., tutto ciò in modo reiterato e non semplicemente occasionale, al punto da mettere a repentaglio la salute e la tranquillità delle persone.
Enrico Michetti
La Direzione
(4 novembre 2018)

 

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