02/11/2018 – Presidenti non revocabili – Sfiducia per motivi istituzionali, non politici

Presidenti non revocabili – Sfiducia per motivi istituzionali, non politici

Il Consiglio comunale può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del proprio presidente?

Nella fattispecie in esame, la mozione di sfiducia nei confronti del presidente del consiglio è disciplinata dallo statuto. Tuttavia, il regolamento comunale limita la possibilità di un voto all’espressione di «un giudizio su mozione presentata in merito ad atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull’intero indirizzo dell’amministrazione». Inoltre, la disposizione regolamentare, nel disciplinare le adunanze, affida addirittura al sindaco la presidenza del consiglio e non contiene alcuna norma specifica che disciplini la sfiducia al presidente del consiglio, mentre è proprio lo statuto che prevede come meramente eventuale l’elezione di un presidente del consiglio comunale tra i propri componenti. L’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 267/00 rinvia il funzionamento del consiglio comunale alla disciplina regolamentare «nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto». Il decreto legislativo n. 267/00, in ogni caso, non prevede espressamente la possibilità di revoca del presidente del consiglio, tant’è che in carenza di una specifica previsione statutaria, la giurisprudenza tende ad affermarne costantemente l’illegittimità (v., tra l’altro, Tar Piemonte sez. I, 4.9.2009, n. 2248). Nel caso di specie il Consiglio ha utilizzato, nonostante la mancanza di una disciplina regolamentare di dettaglio, la normativa statutaria (ritenendola sufficiente) per eleggere il presidente del consiglio; pertanto, l’applicazione di ipotetiche norme regolamentari che dovrebbero obbligatoriamente disciplinare anche la revoca, appare incoerente rispetto alla pacifica accettazione della sola norma statutaria per l’elezione del presidente del consiglio. Ferma restando, dunque, l’applicabilità della citata disposizione statutaria che disciplina la revoca del presidente, «la giurisprudenza ha chiarito che la figura del Presidente del consiglio è posta a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità e deve essere motivata, perciò, con esclusivo riferimento a tale parametro e non a un rapporto di fiducia». Peraltro, il Tar Piemonte, con la citata sentenza, ha statuito che «lo statuto comunale, tuttavia, può prevedere ipotesi e procedure di revoca del presidente del consiglio comunale, con riferimento a fattispecie che integrino comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale super partes che esso deve costantemente disimpegnare nell’Assemblea consiliare». Inoltre, il Tar Campania – Napoli – sez. I, con decisione 3/5/2012 n. 2013, ribadendo che il ruolo del presidente del consiglio comunale è strumentale non già all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell’organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, ha precisato che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (si veda anche, Consiglio di stato, sez. V, 18.1.2006, n. 114).

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