01/11/2018 – Tecnici PA: niente incentivi 2% per i progetti di manutenzione

Tecnici PA: niente incentivi 2% per i progetti di manutenzione

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2018 08:57 – di Mauro Salerno
La Corte dei Conti «gela» i tecnici della Pa: niente incentivi 2% per i progetti di manutenzione.
Il codice limita la possibilita di riconoscere gli incentivi «esclusivamente» ad attività di programmazione e controllo.
Niente incentivi 2% per i progetti in house di manutenzione. Lo stop per i tecnici della Pa vale tanto per le manutenzioni ordinarie che quelle straordinarie.
A ribadire il principio è la Corte dei Conti (Sezione regionale di controllo della Puglia) rispondendo alla richiesta di parere (n. 140/2018) rivolta da un sindaco che chiedeva di poter corrispondere gli incentivi per le attività di progettazione delle manutenzioni, in funzione del fatto che (detto in estrema sintesi) la possibilità di riconoscere gli incentivi, oltre ai lavori, include le attività di servizi e forniture e gli appalti di manutenzione, nella ricostruzione sottoposta a parere, altro non dovrebbero essere che, appunto, appalti di servizi.

La ricostruzione non convince la Corte che boccia questa possibilità. 

Innanzitutto, il parere ricorda che, in base al codice degli appalti (articolo 113) la possibilità di riconoscere gli incentivi ai tecnici della Pa opera «esclusivamente» per attività «di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Rup, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti». 

La Sezione ricorda anche il codice appalti fa riferimento a lavori, servizi e forniture posti a base di gara, il che «induce a ritenere incentivabili le sole funzioni tecniche svolte rispetto a contratti affidati mediante lo svolgimento di una gara (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 9/2018/PAR)». 

Il punto chiave però è che gli incentivi riconosciuti ai tecnici delle Pa «costituiscono eccezioni al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e pertanto possono essere corrisposte solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge». E il fatto che nel codice venga usato l’avverbio «esclusivamente» per indicare le attività incentivabili porta a desumere che l’incentivo per le funzioni tecniche non può essere utilizzato per le attività di manutenzione, attività non indicate dal legislatore. 

«Ad avviso del Collegio – si legge nel parere – deve rilevarsi che le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non risultano espressamente richiamate dall’attuale elencazione tassativa e pertanto deve escludersi la possibilità di procedere all’incentivazione di tali attività». 

A conforto la Sezione cita anche il fatto che « il riferimento alle attività di manutenzione ordinaria o straordinaria non risulta contenuto neppure nell’ordinanza del 4 luglio 2018 del Presidente del consiglio dei ministri che disciplina la costituzione e quantificazione del fondo previsto dall’articolo 113 per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici e che prevede una dettagliata elencazione delle funzioni e di ripartizione delle risorse finanziarie del fondo». 

Conclusione? «Questa Sezione ribadisce, pertanto, che gli incentivi per funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 non possono essere corrisposti in rapporto ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria».

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