07/03/2018 – Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel

Calabria, del. n. 27 – Ufficio di staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel

 

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare quale personale assunto ex articolo 90 del Tuel soggetti in quiescenza.

I magistrati contabili della Calabria con la deliberazione 27/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 marzo, hanno ribadito che:

  • gli uffici di staff sono posti in diretta collaborazione col vertice politico (sindaco, presidente della provincia, giunta o assessori) per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo proprie di quest’ultimo. In particolare l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell’ente;
  • il rapporto con i soggetti investiti di funzioni di staff deve avere carattere necessariamente oneroso;
  • l’assunzione di personale in staff, presupponendo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, è assoggetta ai limiti di spesa per il personale;

Per quanto attiene alla possibilità di utilizzare quale personale assunto ex art. 90 Tuel soggetti in quiescenza, i magistrati contabili hanno ricordato che l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 prevede il divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso ai soggetti (lavoratore pubblico o privato) collocati in quiescenza.

Gli incarichi vietati previsti dalla norma sono: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Calabria del. n. 27 -18

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