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05-03-2018 Sospensione dal servizio per ripetuti ritardi sull’orario di ingresso

 

 

Il Tar Campania, con sentenza n.780 del 6 febbraio 2018 si è espresso in merito alla richiesta di annullamento del provvedimento con cui si commina al ricorrente la sospensione dal servizio per un determinato periodo. In particolare, il ricorrente espone di avere ricevuto provvedimento di avviso di avvio accertamenti finalizzati eventualmente ad instaurare un procedimento disciplinare relativi a violazione delle presenze in servizio. Il direttore del servizio risorse umane contestava numerosi ritardi in ingresso accumulati, si contestavano negative ripercussioni sull’organizzazione e sullo svolgimento del lavoro dell’ufficio e la mancata osservanza dei ripetuti richiami verbali e la inefficacia di multe già irrogate. Il ricorrente nega che si tratti di violazione dei doveri di ufficio sanzionabile in maniera disciplinare, dal momento che come detto i ritardi dati in ingresso comporterebbero solo obbligo di recupero.

Il Tar, richiama la sentenza n. 24574 del 31 ottobre 2013 della Suprema Corte, la quale afferma la rilevanza disciplinare del comportamento del lavoratore che sistematicamente entri in ritardo al lavoro, poiché la flessibilità dell’orario di lavoro non giustifica i continui ritardi. Ancora, nella pronuncia n. 18462 del 29 agosto 2014, la Suprema Corte ha confermato che in tutti i casi in cui la condotta posta in essere sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecita, perché contraria ai principi etici o a norme di rilevanza penale, per la legittimità della corrispondente sanzione non è necessaria la preventiva affissione del codice disciplinare aziendale. Il ritardo, specie ove reiterato e sistematico, è un comportamento immediatamente percepibile dal lavoratore perché contrario al minimo obbligo di lealtà e buona fede nel rapporto di lavoro subordinato.

Il Tar dunque, osserva che dell’orario di lavoro costituisce un adempimento agli obblighi di lealtà e di diligenza, dal momento che non rileva la mancanza di una disposizione espressa nell’ambito del codice disciplinare che qualifichi tale inosservanza come illecito disciplinare. Non occorre espressa previsione per rilevare che l’orario di lavoro, che è regolato da disposizioni regolamentari, è uno specifico obbligo a carico del dipendente anche in assenza di mancata previsione come illecito disciplinare, dal momento che incide proprio sui doveri lealtà e diligenza.

Pertanto, il Tar, conferma la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio irrogata da nei confronti di un dipendente, reo di aver reiteratamente violato l’obbligo dell’osservanza dell’orario di lavoro.

TAR, SENTENZA N.780, 6 FEBBRAIO 2018

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