05/03/2018 – Per carenza di organico la commissione di gara può essere presieduta da chi approva il bando

Per carenza di organico la commissione di gara può essere presieduta da chi approva il bando

di Stefano Usai

 

 

“Stenta ancora a trovare un indirizzo unitario la questione della composizione della commissione di gara con riferimento sia alla presidenza sia al ruolo del responsabile unico per procedimento. Secondo il Tar Lazio, Latina, sezione I, con la sentenza n. 101/2018, il dirigente/responsabile del servizio che abbia approvato la legge speciale di gara – in aperto contrasto con quanto previsto dall’articolo 77 del codice e delle indicazioni Anac – può presiedere la commissione in caso di appalto di valore «modesto» e di ravvisata carenza di organico.”

 

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