01/03/2018 – Procedimento disciplinare, nessun segreto sui documenti

Procedimento disciplinare, nessun segreto sui documenti

 

Al dipendente che vuole impugnare in Tribunale la sanzione disciplinare non può essere opposto il segreto.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dell’avvio del procedimento disciplinare, conclusosi con l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per 3 giorni, un Preside di un istituto scolastico chiedeva di accedere all’intero fascicolo della procedura, dovendo impugnare la sanzione stessa dinanzi al Giudice del Lavoro.L’Amministrazione ha accolto parzialmente la predetta istanza, concedendo l’accesso alla relazione ispettiva ed a tutti i suoi allegati, ma disponendo altresì l’integrale oscuramento delle dichiarazioni, rese da molti testi escussi che, come controinteressati, si erano opposti all’accesso.

Ricorreva quindi al TAR della Basilicata il Preside, sostenendo l’illegittimità del diniego.

Il TAR adito, con sentenza 19 febbraio 2018 accoglieva il ricorso, pur compensando (con motivazione francamente apparente, ritenendo genericamente sussistere “giusti motivi”) le spese di giudizio.

Al riguardo, il Collegio ha rilevato che l’art. 24, comma 7, primo periodo, L. 7 agosto 1990 n. 241, statuisce che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Nella specie, la ricorrente aveva dichiarato di aver già adito il Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, per la contestazione della sanzione disciplinare irrogata nei suoi confronti, ed ha fatto presente che per tale tipo di azione giudiziaria risultava necessario conoscere il contenuto delle dichiarazioni, rese agli ispettori, oscurate integralmente dall’Ufficio Scolastico Regionale.

Per effetto della pronuncia, l’Amministrazione resistente è stata quindi condannata a consentire alla ricorrente di accedere, sia nella forma della visione, sia mediante il rilascio in copia fotostatica, a tutte le dichiarazioni integralmente omesse.

Fonte: Massimario G.A.R.I.

Rodolfo Murra

(27 febbraio 2018)

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