12/05/2018 – Rimborsi per missioni, compensi e polizze assicurative non dovuti: è danno erariale

Rimborsi per missioni, compensi e polizze assicurative non dovuti: è danno erariale

Pubblicato il 11 maggio 2018

 

La percezione di emolumenti non dovuti da parte dei pubblici dipendenti si traduce in maggiori ed ingiustificati costi a carico del datore di lavoro pubblico.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Puglia, con la sentenza n. 286 depositata l’11 aprile 2018.

Nel caso di specie la procura, a seguito di alcuni esposti, aveva evidenziato tre ipotesi di danno perpetrate dal responsabile dell’avvocatura provinciale: rimborso spese di missione effettuate in base al costo chilometrico, compensi professionali aggiuntivi non dovuti per gli avvocati dell’ente e rimborsi per polizze assicurative agli avvocati dell’ente.

Come ribadito dai giudici contabili, l’articolo 6, comma 12, del d.l. 78/2010 preclude di riconoscere, in favore dei dipendenti in missione per conto dell’amministrazione, il rimborso chilometrico corrispondente ad un quinto del costo di un litro di carburante.

Le uniche forme di ristoro per l’utilizzo del mezzo proprio sono limitate alla somma che il dipendente avrebbe sostenuto in caso di utilizzo di mezzi pubblici di trasporto.

Allo stesso modo, in base al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico dei pubblici dipendenti, desumibile da diverse disposizioni contenute nel d.lgs. 165/2001, non è possibile riconoscere compensi aggiuntivi non espressamente previsti dal contratto collettivo.

Relativamente agli avvocati pubblici, in particolare, il contratto collettivo nazionale delimita l’attribuzione dei compensi professionali soltanto al caso di sentenze favorevoli all’amministrazione.

Come evidenziato dai giudici contabili l’ordinanza cautelare resa dal giudice amministrativo, di natura chiaramente strumentale alla successiva definizione del contenzioso di merito, è cosa ben diversa da una sentenza che definisce il giudizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il pagamento di compensi professionali legati alla difesa dell’ente nell’ambito di un giudizio cautelare.

Infine, come ribadito dai giudici contabili, è da escludersi che l’amministrazione possa sostenere il costo di una polizza assicurativa del proprio dipendente che copre il rischio dei danni derivanti da colpa grave di quest’ultimo, pena la completa deresponsabilizzazione del pubblico dipendente (Corte dei Conti, sez. giur. Toscana, n. 243/2017).

Leggi la sentenza

CC Giur. Puglia sent. n. 286-2018

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