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Lazio, del. n. 21 – Facoltà assunzionali: dirigenza e personale di comparto

Pubblicato il 8 maggio 2018

 

Il Presidente del Consiglio regionale ha chiesto un parere in merito alla corretta definizione del quadro normativo in materia di facoltà assunzionali riconosciute alle pp.aa., in vista dell’adozione degli atti programmatori finalizzati all’eventuale assunzione di personale.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno ricostruito l’articolata disciplina in merito alle capacità assunzionali delle pubbliche amministrazioni, evidenziando la distinzione tra il profilo della dirigenza e quello del personale non dirigenziale, tenuto conto del disposto dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014.

Come evidenziato dai magistrati contabili, la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo postula il rispetto non solo dei principi di selettività, trasparenza ed adeguato accesso dall’esterno, codificati dall’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, ma anche, indefettibilmente, di una puntuale programmazione del fabbisogno di personale

In altri termini, la programmazione del personale, con la puntuale adozione dei relativi atti di pianificazione, costituisce condizione di procedibilità della concreta adozione degli atti finalizzati al reclutamento di nuovo personale, nei limiti di correlata spesa ratione temporis applicabili.

In assenza di programmazione non è possibile utilizzare in alcun modo la capacità assunzionale derivante dal cumulo delle risorse relative alle cessazioni non utilizzate del triennio precedente.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lazio del. n. 21 -18

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