09/05/2018 – Appalto mensa scolastica: possesso di un centro cottura quale requisito di esecuzione

Appalto mensa scolastica: possesso di un centro cottura quale requisito di esecuzione

Pubblicato il 8 maggio 2018

 

In caso di appalto del servizio di refezione scolastica, il possesso di un centro cottura si pone non come requisito di partecipazione bensì di esecuzione dell’appalto, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto.

Questo il principio ribadito dal Tar Campania con la sentenza n. 2083 del 3 aprile 2018.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dall’Anac, è irragionevole richiedere l’effettiva disponibilità del centro di cottura nel territorio comunale alla data di presentazione della domanda.

In fase di partecipazione alla gara, è sufficiente, anche ai fini del rispetto della par condicio, che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura, da comprovare solo in caso di aggiudicazione (Anac, parere n. 36/2016; Cons. Stato, sent. n. 5929/2017; Tar Trento, sent. n. 246/2017).

In caso contrario si avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza e irragionevole, perché si imporrebbe a tutti i concorrenti di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, reperendo, con evidente onere economico e organizzativo che poi potrebbe risultare ultroneo per chi non risulta aggiudicatario, immobili idonei alla preparazione di pasti per servizi di ristorazione collettiva, sostenendo i connessi investimenti in vista di una solo possibile ma non certa acquisizione della commessa.

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