24/07/2018 – Responsabilità amministrativa: condanna Responsabile “Servizio finanziario” per liquidazione somme in assenza di un vincolo negoziale

Responsabilità amministrativa: condanna Responsabile “Servizio finanziario” per liquidazione somme in assenza di un vincolo negoziale

23Lug, 2018by Redazione

 

Oggetto

Condanna Dirigente comunale per aver liquidato somme di denaro ad un privato in violazione delle procedure di spesa: conferma Sentenza di condanna della sezione territoriale per la Campania n. 1578/13.

Fatto

In un medio-piccolo Comune in provincia di Benevento, nel 2011 il Sindaco presenta una “analitica denuncia” contro il Segretario (che è anche Responsabile del “Servizio economico-finanziario”) perché nel periodo 2006/2009 avrebbe “dato corso a provvedimenti di liquidazione di somme in denaro a favore di un soggetto privato, senza la previa contrazione di un valido vincolo negoziale ed in palese violazione delle procedure” previste dal Tuel.

La documentazione rilevava che “le note spese trasmesse periodicamente” avevano come oggetto “viaggi con autovettura”. Secondo la Procura contabile il danno subito dal Comune ammonterebbe a circa 69.000 Euro, tenuto conto che altri pagamenti per gli anni precedenti al quinquennio, erano ormai prescritti. La difesa del Dirigente evidenzia che il beneficiario, già autista del Comune, “avrebbe messo la sua auto a disposizione degli Amministratori del Comune che si dovevano recare presso la Regione e presso Enti Ministeriali per seguire le pratiche relative agli enti sismici del 1960 e del 1980”, facendosi rimborsare le sole spese. La Procura contabile afferma che “la documentazione versata in atti a sostegno della prospettazione accusatoria dimostra che il pagamento delle prestazioni del sig. Z. è intervenuto:

1) senza alcuna rappresentazione, né preventiva, né successiva, delle attività concretamente poste in essere a favore dell’Ente.

2) senza rappresentazione o menzione dei criteri in base al quale è stato corrisposto il compenso.

3) senza riferimento ad un impegno di spesa precedentemente assunto”.

I provvedimenti di liquidazione adottati reiteratamente (periodo 2004/2009) dal Segretario sono stati invero allineati puramente e semplicemente alle pretese finanziarie del sig. Z. e sono stati basati su un rapporto fiduciario assoluto che ha permeato l’intero rapporto negoziale (i pagamenti risultano disposti sulla base di sintetiche note spesa nelle quali il sig. Z. si limitava ad annotare il quantum dovuto in suo favore per l’attività di noleggio con conducente espletata).

I Giudici territoriali (Sentenza n. 1578/13) affermano che “il danno erariale deve essere addebitato ad un comportamento gravemente colposo della convenuta (segretaria con funzione di responsabilità del servizio finanziario), alla quale non possono essere riconosciute attenuanti di alcun tipo, atteso che:

1) la violazione delle norme contabili dell’Ente risultava evidente.

2) l’assetto normativo che vietava comportamenti di tale natura risultava ormai cristallizzato da tempo risalente.

3) il comportamento illecito si è protratto senza soluzione di continuità per un periodo superiore a 5 anni”.

Riconoscono un vantaggio per il Comune del 20%, per cui condannano il Dirigente per un danno di Euro 48.000 (oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi legali).

L’interessato presenta ricorso che viene respinto.

Sintesi della Sentenza

In appello la difesa del Dirigente afferma che “l’insussistenza dei presupposti di legge” tolgono la sua responsabilità con riguardo all’elemento soggettivo della colpa grave e del dolo.

A tale proposito, richiamando gli eventi sismici che avevano interessato la zona già nell’agosto del 1962 e poi nel novembre del 1981, e ricordando lo stato di emergenza ed eccezionalità in cui si sono trovati ad operare gli Amministratori locali, ha sostenuto per “il raggiungimento di fini di maggiori utilità” e in “ossequio al principio di autonomia negoziale della P.A.”, l’Ente era costretto ad “avvalersi di strumenti che, benché meno rituali, apportassero tuttavia notevoli vantaggi”.

Tra questi, a suo dire, troverebbe giustificazione anche l’impiego del sig. Z., “in quanto già autista in pianta stabile del Comune dotato quindi di idonea qualifica professionale DK, a cui veniva riconosciuto il solo rimborso delle spese vive effettivamente sostenute, nonché un minimo contributo per la manutenzione dell’autovettura (gomme, olio ecc.), inevitabilmente assoggettata ad usura”, servizio che ha svolto dapprima in favore del Sindaco B. e, successivamente, del suo successore G.

I Giudici d’appello ritengono che la Sentenza impugnata “ha affermato la responsabilità erariale dell’appellante all’esito di un percorso motivazionale tanto esaustivo e puntuale, quanto supportato da elementi probatori di natura documentale inconfutabili e tutt’altro che validamente contestati. Il servizio oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado è quello di un autista di “fiducia” dell’Ente, tuttavia assicurato da un privato cittadino assolutamente estraneo all’apparato organico e funzionale dell’Ente e con l’impegno della propria autovettura”.

Ora, sostengono i Giudici, in disparte ogni considerazione su come un sisma del 1962 potesse ancora causare uno stato di emergenza amministrativa dopo ben cinquant’anni dal suo verificarsi, la Sezione non può che stigmatizzare l’inconsistenza giuridica di siffatta tesi difensiva a fronte, invece, di una documentazione di causa, puntualmente vagliata dal Giudici di prime cure, e consistente in generiche richieste che il sig. Z. rivolgeva al Comune nel periodo considerato 2006/2009 per “rimborsi” dovuti in relazione all’attività svolta, richieste che, in evidente spregio ai suoi doveri di servizio, la ragioniera ha soddisfatto con altrettanti mandati di pagamento.

Procedimento che avrebbe dovuto essere garantito nella sua attuazione proprio dalla dott.ssa F., in qualità di Segretario comunale posto al vertice dell’organizzazione burocratica e di responsabile del servizio finanziario del Comune, “sicché l’inescusabilità della sua condotta risulta sotto questo profilo ancora più evidente siccome palesemente lesiva degli interessi finanziari dell’Ente a tutela dei quali avrebbe, invece, dovuto esclusivamente agire, una condotta, la sua, che non può trovare giustificazione alcuna nel fatto che le prestazioni dell’autista fossero richieste dai Sindaci succedutisi nel tempo, atteso che in siffatta evenienza il ruolo e il compito precipuo del Segretario comunale avrebbe appunto richiesto che rappresentasse all’amministratore la necessità di intraprendere per tempo una regolare procedura di affidamento e di spesa”.

Commento

La vicenda appare completamente assurda: dal 2004 un cittadino, già autista del Comune, mette la sua auto ed il suo tempo a disposizione degli Amministratori e viene periodicamente rimborsato, senza che nessuno si sia posto il dubbio se la procedura fosse corretta. L’interessato, sicuramente in buona fede, volendo collaborare con il proprio Comune, periodicamente presenta la lista dei viaggi effettuati e, senz’altra formalità, ottiene il pagamento. Nessun controllo, né sui bilanci preventivi e consuntivi, né sulle procedure.

di Antonio Tirelli

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