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Tasse locali, le delibere con le aliquote sotto l’occhio dei giudici

 

(pag. 39) Tra le tematiche affrontate con prospettive differenti dai giudici amministrativi, tributari e contabili, si rinviene la fissazione delle aliquote dei vari tributi locali e il relativo termine massimo di approvazione. Di recente, il Consiglio di stato, con la sentenza del 17 gennaio 2018, n. 267, riprendendo la n. 4104/2017, ha ritenuto che il mancato rispetto del termine di legge, per l’approvazione delle deliberazioni (articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006 n.296), non ne comporta l’illegittimità, ma incide solo sulla efficacia temporale degli atti, non potendo essere, semplicemente, applicate nell’esercizio in corso. Il termine di approvazione del bilancio è, comunque, perentorio. È stato osservato che la disposizione, concernente, l’«autorizzazione» del Prefetto al comune ad approvare il bilancio, oltre il termine previsto dalla legge (applicata nel caso in esame), ha natura eccezionale ed è finalizzata ad evitare le gravi conseguenze che ne conseguirebbero. Il termine di 20 giorni, entro il quale approvare il bilancio su impulso prefettizio, non differisce i termini per l’adeguamento dell’aliquota, sicché il rispetto dello stesso consente soltanto di evitare le gravi conseguenze collegate alla sua inosservanza, quali lo scioglimento del consiglio comunale. In assenza di una specifica ulteriore disposizione di legge, la diffida del Prefetto non comprende il termine per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe, che trova compiuta ed autonoma disciplina nell’art. 1, comma 169, legge n. 296/2006. Si dispone, infatti, che gli enti locali fissino le tariffe e le aliquote, relative ai tributi di competenza degli stessi, entro la data stabilita dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo che, in caso di mancata approvazione entro il termine indicato, le tariffe e le aliquote s’intendono prorogate di anno in anno. Il giudice tributario, quindi, può, eventualmente, disapplicare la delibera di modifica delle aliquote, intervenuta dopo il termine di legge e disporre l’applicazione di quelle determinabili, considerando prorogate le aliquote dell’anno precedente. La delibera illegittima o inefficace, divenuta definitiva per mancata impugnazione, può comunque essere disapplicata dalle commissioni tributarie ai sensi dell’art. 7 del dlgs n. 546/92. Sulla questione è intervenuto anche il giudice contabile. Secondo la Sezione autonomie della Corte dei conti (deliberazione 9 giugno 2011 n. 2) nel caso in cui il bilancio sia stato approvato, anche se non è ancora scaduto il relativo termine, non è possibile modificare le tariffe dei tributi. Ciò, invece, sarebbe possibile per la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Lombardia, a condizione che sia nuovamente approvato il bilancio. Per il ministero dell’economia e delle finanze, invece, è possibile modificare le tariffe e le aliquote dei tributi dopo l’approvazione del bilancio, ma sempre prima della scadenza del termine, adottando una semplice variazione al bilancio. Le previsioni di entrata del bilancio devono, naturalmente, essere sempre coerenti con le relative deliberazioni tariffarie. Una volta scaduto anche il termine del bilancio, le deliberazioni sono illegittime o comunque inefficaci. L’articolo 193 del dlgs n.267/2000 consente, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, di modificare le tariffe dei tributi, con efficacia dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, in deroga alla previsione dell’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006. Ciò deve avvenire (risoluzione n. 1/Df/2017 Mef) nella fase di gestione del bilancio e non in quella propedeutica all’approvazione dello stesso. Non è possibile consentire che le deliberazioni siano adottate, come atti connessi all’approvazione del bilancio, oltre i termini di legge, ma l’applicabilità dell’articolo 193 riguarda solo il caso in cui il bilancio sia stato già approvato e sia necessario intervenire per preservare gli equilibri dello stesso. Il giudice contabile interviene in materia di fiscalità locale, soprattutto a difesa del principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, quale corollario del principio di legalità, in connessione alla natura vincolata dell’azione amministrativa in materia tributaria (tra le tante, Corte dei Conti Lombardia/140/2018/Par). La previsione dell’obbligazione tributaria in disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo che per l’Ente impositore, comporta il necessario esercizio, da parte di quest’ultimo, dei poteri conferitigli, senza esercizio alcuno di discrezionalità.

Luciano Catania Eugenio Piscino

20/07/2018 

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