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Segretario supplente: l’indennità spetta anche per il periodo di congedo per malattia

Pubblicato il 10 luglio 2018


 

L’indennità di supplenza e reggenza ha natura retributiva ed è legata direttamente ed esclusivamente alla qualifica.

Trattandosi di un elemento aggiuntivo del trattamento economico ordinario, non meramente accessorio o occasionale, né correlato alla prestazione lavorativa resa presso la sede di reggenza o di supplenza, tale indennità deve essere corrisposta anche nel periodo di assenza per malattia.

Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3991 del 28 giugno 2018, con la quale è stata riformata la decisione di primo grado che, al contrario, aveva ritenuto corretto l’operato dell’amministrazione che aveva richiesto la restituzione dell’indennità di supplenza e reggenza corrisposta nel periodo di congedo per malattia.

L’articolo 39 della legge 604/1962, rubricato “trattamento economico del segretario supplente e del segretario reggente”, stabilisce che “al segretario o al dipendente di ruolo di enti pubblici locali al quale sia conferita la supplenza del segretario assente o impedito, è assegnato, oltre il trattamento economico di cui è provvisto, un compenso mensile in misura non superiore rispettivamente alla metà o ai due terzi dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede a seconda che egli presti servizio nella sola sede nella quale è stato nominato supplente o reggente o contemporaneamente anche in quella nella quale è titolare“.

Secondo tale disposizione il compenso mensile aggiuntivo previsto è collegato direttamente ed esclusivamente alla qualifica di supplente o reggente, mentre la relativa misura dipende dalla circostanza che il segretario presti servizio nella sola sede nella quale è nominato supplente o reggente ovvero contemporaneamente anche nella sede in cui è titolare.

Il predetto compenso, in definitiva, in aggiunta al trattamento economico ordinario, spetta per la qualifica attribuita (di supplente) e non in relazione alle singole prestazioni lavorative rese presso la sede di reggenza o di supplenza.

Tale compenso, dunque, segue necessariamente la stessa disciplina del trattamento economico ordinario di cui costituisce elemento aggiuntivo, partecipando alla stessa natura retributiva fondamentale (non meramente accessoria o occasionale, né legata alla singola effettiva presenza lavorativa svolta presso l’ente cui si è chiamato a svolgere attività di reggenza o supplenza).

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