07/07/2018 – Trasparenza e privacy, le regole di coordinamento della Corte Ue

Trasparenza e privacy, le regole di coordinamento della Corte Ue

di Pietro Alessio Palumbo (*) – Rubrica a cura di Anutel

La Corte di giustizia Ue si adegua al Gdpr e decide di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell’ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali. La stessa giurisprudenza della Corte di giustizia conta un numero in continua crescita di sentenze pronunciate in questo ambito, in particolare su questioni come il diritto alla deindicizzazione nei motori di ricerca e la legittimità della conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche.

Le nuove regole sulla privacy 

Per assicurare la protezione dei dati delle persone fisiche coinvolte nelle cause pregiudiziali, garantendo nel contempo l’informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia, la Corte ha deciso, a partire dal 1° luglio 2018, di sostituire con le iniziali i nomi delle persone fisiche coinvolte presenti nei documenti pubblicati.

Allo stesso modo, sarà eliminato qualsiasi elemento supplementare necessario a consentire l’identificazione delle persone implicate. Questi nuovi indirizzi procedurali si applicheranno a tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell’ambito della trattazione della causa, dalla sua presentazione fino alla sua conclusione (comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale, conclusioni, sentenze, eccetera) e altresì alla denominazione della causa.

Come distinguere le cause anonimizzate 

Per agevolare la citazione e l’individuazione delle cause, anonimizzate, a ciascuna di esse sarà attribuita, a cura della Corte, una speciale regola di identificazione. Quando la causa vede opposte solo persone fisiche, il nome corrisponderà alle due iniziali che rappresentano il nome e il cognome della parte ricorrente, ma che sono diverse da nome e cognome reali della parte. Per evitare la proliferazione di cause recanti le stesse iniziali, la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. Questo elemento aggiuntivo potrà riferirsi al nome di una persona giuridica che, senza essere parte, è menzionata o è interessata dalla causa, oppure potrà riferirsi all’oggetto o alla questione centrale della controversia. Quando tra le parti in causa ci sono persone fisiche e persone giuridiche, il nome della causa corrisponderà al nome di una delle persone giuridiche. Nel caso in cui si tratti di un’autorità pubblica che spesso è parte davanti alla Corte, al nome della causa sarà aggiunto un elemento distintivo.

(*) Avvocato esperto anticorruzione, trasparenza e privacy – Pubblico funzionario – Docente Anutel

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