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Abruzzo, del. n. 111 – Stabilizzazione lavoratori socialmente utili

Pubblicato il 4 luglio 2018


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 20, comma 14, del d.lgs. n. 75/2017, in particolare chiedendo quali siano i requisiti che devono possedere i lavoratori da stabilizzare e quali debbano essere le procedure da seguire per attuare l’assunzione.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 111/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 luglio, hanno evidenziato che la previa esistenza di una convenzione costituisce un requisito imprescindibile per l’assunzione dei lavoratori socialmente utili, ex art. 20, comma 14, del d.lgs. 75/2017.

Di conseguenza, deve escludersi che l’art. 20, comma 14, del d.lgs. 75/2017 possa trovare applicazione nei confronti dei lavoratori socialmente utili per i quali il Comune utilizzatore non ha stipulato convenzioni.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 111 -18

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