04/07/2018 – Manifestazioni di interesse: il medesimo soggetto non può partecipare in forme diverse

Manifestazioni di interesse: il medesimo soggetto non può partecipare in forme diverse

Pubblicato il 3 luglio 2018


 

Già alla fase della manifestazione d’interesse a partecipare alla gara si applica il divieto posto dall’articolo 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016, secondo il quale è fatto divieto a un’impresa singola di partecipare alla medesima gara a cui partecipa il consorzio ordinario di cui fa parte, ovvero, di partecipare, in qualsiasi altra forma, a una gara in cui ha partecipato un consorzio che l’ha indicata quale esecutrice dei lavori.

Questo il principio espresso dal Tar Sicilia, Palermo, con la sentenza n. 1437 del 27 giugno 2018.

Nel caso di specie la stazione appaltante aveva pubblicato un avviso per manifestazione di interesse prevedendo il sorteggio nel caso di richieste superiori a dieci.

Un operatore economico aveva presentato istanza sia come ditta individuale che come consorziato – nonché esecutore dei lavori – di un consorzio e, per tale motivo, era stato escluso.

Decisione confermata dai giudici amministrativi secondo cui non è ammissibile la contemporanea manifestazione d’interesse di soggetti tra loro incompatibili o meglio del medesimo soggetto in forme diverse.

Infatti le diverse manifestazioni di interesse dello stesso soggetto, seppur strutturato in diverse forme (ditta individuale e consorziato – nonché esecutore dei lavori – di un consorzio) determinano quanto meno l’aumento delle probabilità, rispetto agli altri soggetti che hanno inoltrato manifestazione d’interesse, di essere sorteggiati per la partecipazione alla gara successiva, con evidente lesione del principio di parità di trattamento tra i diversi soggetti interessati allo svolgimento dell’appalto.

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