16/06/2018 – una ipotesi di Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria.

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l’affidamento di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie previste dall’art. 36, comma 2 del Codice degli appalti …………… di cui al d.lgs. n. …. del ……., di seguito individuato anche come “Codice”.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono finalizzate a garantire la massima possibilità di confronto competitivo agli operatori economici nell’ambito delle procedure negoziate disciplinate dall’art. 36 del Codice e, al contempo, assicurare all’Amministrazione la massima efficacia del confronto con gli stessi operatori economici.

Art. 2

(Principio di rotazione)

1. Nell’individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l’affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un’indagine di mercato realizzata con le modalità previste dall’art. 36, comma 7 del Codice, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l’impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall’affidamento.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il Responsabile del procedimento può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall’affidamento.

Art. 3

(Deroghe al principio di rotazione)

1. Il Responsabile del procedimento può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini previsti dal precedente art. 2.

Art. 4

(Applicazione del principio di rotazione agli affidamenti diretti)

1. L’Amministrazione applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate dall’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per ogni affidamento il cui valore unitario sia pari o superiore a 5.000/10.000/20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l’Amministrazione, al fine di assicurare l’efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento cessano di avere efficacia al momento dell’acquisizione di efficacia delle Linee-guida elaborate dall’Anac in base all’art. 36, comma 7 del codice, se specificative di criteri applicativi del principio di rotazione.

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