16/06/2018 – Limiti alle spese per l’acquisto di mobili e arredi

Limiti alle spese per l’acquisto di mobili e arredi

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Un Sindaco ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, sulla vigenza del limite di spesa previsto dall’art. 1, comma 141, L. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l’acquisto di mobili e arredi, non destinati all’uso scolastico e dei servizi per l’infanzia, salvo il caso d’acquisto funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; il quesito nasce dalla necessità di arredare con sedie e altri complementi d’arredo un edificio polifunzionale di nuova realizzazione da adibire a sala congressi e organizzazione eventi, al fine del suo effettivo utilizzo.

Giova ricordare, preliminarmente, la normativa di riferimento ovvero, come più sopra richiamato, l’art. 1, comma 141, L. n. 228 del 2012, come modificato dapprima dall’art. 18, comma 8-septies, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in seguito dall’art. 10, comma 6, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, e, da ultimo, dall’art. 10, comma 3, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

La predetta disposizione prevede che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, nonché le autorità indipendenti e la CONSOB, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, se non destinati all’uso scolastico e dei servizi all’infanzia, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili; in tal caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio devono verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione della norma, fermo restando che la sua violazione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Quanto premesso, l’interpellata Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, con la delibera 15 maggio 2018, n. 173 (conformemente a Corte dei Conti-Puglia, giusto parere 23 ottobre 2017, n. 140), in risposta osserva che la disposizione in materia di limitazioni all’acquisto di beni mobili e arredi appena richiamata non appare, ad oggi, più applicabile, in quanto contenente un preciso limite temporale, già superato (anno 2016), rilevato che il tenore letterale della norma non consente diverse interpretazioni, stante l’espresso riferimento soltanto “agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016“. A conferma di tale interpretazione, il giudice:

– ricorda che, del resto, già per l’esercizio 2016 il vincolo era stato sospeso; infatti, l’art. 10, comma 3, D.L. n. 210 del 2015, come convertito dalla L. n. 21 del 2016, aveva esteso a tutte le P.A. inserite nel conto economico consolidato, la misura di contenimento delle spese per l’acquisto di mobili e arredi, disponendone, tuttavia, la non applicazione limitatamente agli enti locali;

– aggiunge che per l’esercizio 2017 e per l’anno in corso non risulta prevista alcuna reiterazione del tetto di spesa.

In conclusione, tuttavia, la Sezione osserva che, se pure il limite di spesa per l’acquisto di mobili e arredi non sia, allo stato, tuttora vigente, spetterà all’ente locale valutare la piena compatibilità di tale tipologia di spesa con la complessiva situazione finanziaria e patrimoniale e, in caso d’acquisto, applicare correttamente la disciplina prevista dall’Allegato 4/3 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in tema di contabilità economico-patrimoniale.

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