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L’incarico di collaboratore dell’organo di revisione contabile degli enti locali

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

 

Su sollecitazione delle associazioni rappresentative dei revisori dei conti degli enti locali e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili, l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali fornisce indicazioni utili a superare le incertezze normative in merito al ruolo e alle funzioni dei collaboratori dell’organo di revisione contabile, con particolare riferimento alla necessità di valorizzarne la figura e di fissare le modalità di attivazione e gestione di tali rapporti, fermo restando che la normativa di riferimento si rinviene nell’art. 239, comma 4, TUEL, il quale stabilisce che “L’organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell’organo di revisione.”

Al riguardo, va premesso che l’evoluzione normativa ha ampliato in modo esponenziale le funzioni e i compiti del revisore dell’ente locale, e in tale contesto accresce l’importanza della figura del collaboratore, il cui contributo di ausilio e assistenza può agevolare lo svolgimento di tutte le attività richieste al revisore stesso; per questo, ne è sempre più diffuso il ricorso.

Da qui la necessità di un atto d’orientamento elaborato ai sensi dell’art. 154D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, utile a superare le incertezze derivanti dalla lacunosa disciplina, in materia, contenuta nello stesso TUEL e che rappresenta una linea d’azione da seguire nell’esercizio del potere discrezionale di scelta della figura del collaboratore in conformità alle norme che disciplinano la materia, ovvero nelle determinazioni da assumere in materia di conferimento, da parte dell’organo di revisione contabile degli enti locali, di incarichi di collaborazione, al fine di promuovere la maggiore omogeneità possibile sul territorio nazionale.

I punti su cui si sofferma l’Osservatorio sono i seguenti:

– modalità di scelta del collaboratore;

– compiti di collaborazione;

– responsabilità;

– compenso;

– revoca dell’incarico.

Circa le modalità di scelta del collaboratore, posto che la normativa non prevede alcun criterio selettivo, salvo richiamare la necessità del possesso dei requisiti per accedere alla funzione di revisore degli enti locali, l’Osservatorio evidenzia l’esigenza d’individuare criteri ai quali ispirare la scelta di detta figura, che riflettano le aspettative di garanzia professionale e di responsabilità istituzionale che si correlano ai compiti dei revisori. In tale direzione, la scelta dell’incaricato dev’essere adeguatamente motivata, fermo restando che essa spetta all’organo di revisione e, nel caso di organo collegiale, va condivisa dall’unanimità dei componenti. Resta inteso che i collaboratori cessano dall’incarico con la scadenza dell’organo che li ha nominati; lo stesso, dovrà essere formalizzato con provvedimento adeguatamente motivato e pubblicizzato sul sito dell’ente.

Quanto ai compiti di collaborazione, essi consistono nel coadiuvare ed assistere l’organo di revisione contabile nello svolgimento delle sue funzioni e secondo le sue direttive, operando sotto la sua responsabilità; in particolare, il collaboratore può:

– compiere le istruttorie preliminari all’adozione degli atti e delle operazioni rientranti nella competenza del revisore;

– assistere alle sedute di organi/organismi nella cui composizione sia prevista la presenza dell’organo di revisione;

– accedere, previa autorizzazione scritta dell’organo di revisione, agli atti e ai documenti amministrativi dell’ente locale indicati nell’autorizzazione;

– utilizzare le dotazioni strumentali messe a disposizione dall’ente all’organo di revisione.

L’atto d’incarico deve contenere con la massima analiticità i compiti affidati e i necessari richiami ai principi di riservatezza e di deontologia professionale che il collaboratore è chiamato a rispettare scrupolosamente.

L’Osservatorio ribadisce che l’organo di revisione contabile è responsabile dell’attività del collaboratore ed è tenuto, pertanto, a vigilarne e controllarne l’operato.

Circa il compenso del collaboratore, esso:

– rimane a carico del collegio;

– va fissato nell’atto d’incarico;

– dev’essere proporzionato alla collaborazione richiesta.

L’Osservatorio si sofferma, da ultimo, sul tema della revoca dell’incarico, suggerendo che:

– l’atto di affidamento dell’incarico:

– debba contemplare la revoca dell’incarico per la sopravvenienza di cause d’incompatibilità ed ineleggibilità di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dagli artt. 236 e 238 del TUEL;

– debba prevedere la revoca dell’incarico per gravi inadempienze, da richiamare nell’eventuale provvedimento di revoca adottato;

– l’atto di revoca vada trasmesso all’ente locale e alla Prefettura;

– al termine dell’incarico, l’organo di revisione rilasci un’attestazione dell’attività svolta e del periodo di durata dell’incarico del collaboratore.

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